2 Luglio 2025 - LAVORO | Novità giurisprudenziali

Processo del lavoro, udienza sostituita da note scritte solo con il consenso di tutte le parti

Le Sezioni Unite civili chiariscono: il principio di oralità può cedere alla trattazione cartolare, ma a condizione che tutte le parti siano d’accordo. Il giudizio telematico prende spazio anche nel rito lavoristico, nel rispetto della parità processuale.

La modernizzazione della giustizia civile, spinta dall’esperienza pandemica e dalla riforma Cartabia, continua a confrontarsi con il rispetto delle garanzie processuali tradizionali, specie in ambiti sensibili come il processo del lavoro, da sempre improntato ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione.

A dirimere una delle questioni più dibattute negli ultimi mesi è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17603/2025, chiarendo i confini di applicazione dell’articolo 127-ter del Codice di procedura civile, che consente la trattazione scritta delle udienze, anche nel rito del lavoro.

La regola: sì alle note scritte, ma solo col consenso di tutti

Le Sezioni Unite hanno affermato in modo netto che nel processo del lavoro è possibile sostituire l’udienza di discussione con il deposito di note scritte solo se tutte le parti vi consentono. Una precisazione che scioglie i dubbi interpretativi nati dopo l’entrata in vigore della riforma e del successivo decreto correttivo, che aveva lasciato aperta la questione per il rito lavoristico.

La Corte ha spiegato che la trattazione cartolare non viola i principi cardine del processo del lavoro, purché sia garantita la parità tra le parti e sia preservato il diritto di difesa. In quest’ottica, il passaggio alle note scritte rappresenta una modalità alternativa, funzionale in alcuni casi a snellire il carico delle udienze, senza tuttavia comprimere le garanzie processuali dei soggetti coinvolti.

Il deposito telematico allinea tempi e garanzie

Un altro punto toccato dalla pronuncia riguarda la gestione dei termini per il deposito delle note scritte. Secondo le Sezioni Unite, anche qualora il giudice stabilisca oltre alla data anche un orario specifico, questo non può che coincidere con l’intero orario di apertura dell’ufficio giudiziario. E, soprattutto, non può essere considerato un termine perentorio ai fini della decadenza, considerata la piena operatività del deposito telematico ormai introdotto a regime.

Significativo anche il richiamo al principio secondo cui il deposito telematico del dispositivo di sentenza è da considerarsi equivalente alla lettura in udienza, superando così definitivamente la necessità della presenza fisica delle parti per la pronuncia del dispositivo, anche nel processo del lavoro.

Costituzionalità e tutela del contraddittorio

Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha richiamato più volte i precedenti orientamenti costituzionali e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ribadendo che il principio di pubblicità dell’udienza, pur fondamentale, non ha carattere assoluto e può essere derogato in presenza di motivazioni oggettive e razionali, come le esigenze di celerità processuale e di razionalizzazione dei procedimenti civili.

L’importante è che tali deroghe non pregiudichino il contraddittorio e mantengano le parti su un piano di parità, garantendo il rispetto effettivo del diritto di difesa in tutte le fasi del giudizio.

Verso una nuova normalità per il rito lavoristico

La decisione delle Sezioni Unite consolida così una tendenza ormai evidente: quella della progressiva cameralizzazione del processo civile, compreso il processo del lavoro, in linea con le esigenze organizzative della giustizia post-pandemica e le innovazioni introdotte dal legislatore.

Resta fermo però — ed è il nodo centrale ribadito dalla Cassazione — che nel rito lavoristico, data la delicatezza delle materie trattate e la tradizionale centralità della trattazione orale, il ricorso alla modalità scritta può avvenire solo con il consenso unanime delle parti.


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