Nuovo intervento della Corte Costituzionale sul sistema sanzionatorio penale. Con la sentenza n. 74 depositata il 3 giugno 2025, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma che, in caso di concorso tra una recidiva semplice e un’aggravante a effetto speciale, prevedeva l’aumento automatico di un terzo della pena.
A finire sotto la lente è stato l’articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non consentiva al giudice di modulare l’aumento, imponendolo in misura fissa. Una rigidità che, secondo la Corte, violava il principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze durante un processo per minaccia aggravata commessa con armi. All’imputato, già recidivo semplice, era stata contestata anche l’aggravante a effetto speciale prevista per l’uso di armi. In base alla norma ora cancellata, la pena – già aumentata per l’aggravante – avrebbe dovuto essere automaticamente incrementata di un terzo per effetto della recidiva.
I giudici costituzionali hanno ricordato che, sebbene al legislatore spetti ampia discrezionalità nella scelta delle pene e nella definizione delle aggravanti, tale potere incontra il limite della coerenza logica e della proporzione tra sanzione e gravità del fatto. In questo caso, la disciplina censurata risultava irragionevole perché più severa proprio nelle ipotesi meno gravi.
Come ha evidenziato la Corte, infatti, mentre nelle recidive più gravi – qualificate e a effetto speciale – il giudice può scegliere se aumentare la pena e di quanto (fino alla metà), nel caso della recidiva semplice l’aumento di un terzo era obbligatorio, senza margine di valutazione. Una disparità che finiva per penalizzare situazioni oggettivamente meno gravi rispetto a quelle più pesanti, lasciando il giudice privo di strumenti per graduare la sanzione in base al caso concreto.
La Consulta ha quindi sottolineato la necessità di rispettare il principio di individualizzazione della pena, secondo cui la sanzione deve essere commisurata non solo alla gravità oggettiva del fatto, ma anche alla personalità e alla pericolosità del reo.
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