9 Maggio 2025 - Procedura civile

Patrocinio a spese dello Stato: nessun contributo unificato finché l’istanza è in attesa

Una circolare del Ministero della Giustizia chiarisce i dubbi degli uffici giudiziari: basta allegare l’istanza protocollata per iscrivere la causa a ruolo senza versare il contributo unificato.

Arriva un importante chiarimento dal Ministero della Giustizia sul patrocinio a spese dello Stato e sulle modalità di iscrizione a ruolo delle cause civili in attesa della decisione sull’ammissione al beneficio. A fare luce sulla questione è la circolare n. 81673 del 24 aprile 2025, diramata dal Dipartimento per gli affari di giustizia in risposta ai dubbi sollevati dagli uffici giudiziari a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.

Il nodo nasce dalle nuove disposizioni che impediscono l’iscrizione a ruolo delle cause in mancanza del pagamento del contributo unificato, pari almeno a 43 euro. Un meccanismo che rischiava di bloccare le cause avviate da chi ha richiesto l’ammissione al gratuito patrocinio, senza però aver ancora ottenuto il relativo provvedimento.

La prassi confermata dal Ministero

Negli anni, si era consolidata una prassi che permetteva comunque di iscrivere la causa, purché fosse depositata l’istanza di ammissione debitamente protocollata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con riserva di integrare il fascicolo non appena fosse disponibile il provvedimento. Una prassi che le nuove regole sembravano mettere in discussione.

Il Ministero ha però confermato la legittimità di questa procedura, sottolineando come il diritto di difesa, garantito dalla Costituzione, non possa essere sacrificato per ritardi non imputabili alla parte interessata. Gli uffici giudiziari, dunque, sono tenuti a procedere con l’iscrizione a ruolo, a patto che l’istanza sia regolarmente depositata e protocollata.

Il precedente della Cassazione

A rafforzare questa posizione interviene anche una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6888 del 14 marzo 2025, che ha ribadito il principio della retroazione degli effetti del patrocinio gratuito alla data di presentazione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine, anche quando l’ammissione venga concessa successivamente dal giudice. In tal caso, le spese e i compensi maturati nel frattempo saranno comunque a carico dello Stato.

Le indicazioni operative

Secondo quanto stabilito dalla circolare, gli uffici giudiziari dovranno pertanto accettare il deposito degli atti e iscrivere la causa a ruolo con la sola istanza protocollata. Nel caso in cui l’ammissione venga successivamente negata e la decisione del magistrato non confermi il beneficio, le spese annotate saranno recuperate nei confronti della parte.


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