Redazione 11 Aprile 2025

Cassazione: niente deposito cartaceo se il sistema informatico funziona

Il deposito cartaceo in Cassazione è ammesso solo in caso di accertato malfunzionamento dei sistemi informatici del “dominio giustizia”. A stabilirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9269 depositata il 9 aprile 2025, che ribadisce la centralità del canale telematico nei processi civili, salvo casi eccezionali.

Il caso riguardava il ricorso di un contribuente calabrese contro una sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale, che gli aveva imposto il pagamento dell’Imu. La Sezione tributaria della Cassazione ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito, poiché era stato depositato in formato cartaceo nonostante l’obbligo del deposito telematico previsto dall’art. 196 quater, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile ai procedimenti civili pendenti in Cassazione dal 1° gennaio 2023.

Il ricorrente aveva giustificato il deposito cartaceo adducendo “problemi tecnici” e una personale mancanza di competenze informatiche, definendo la materia “più da ingegnere informatico che da avvocato”. Su questa base aveva ottenuto, in via d’urgenza, l’autorizzazione al deposito cartaceo da parte del Primo Presidente della Corte, che tuttavia ne subordinava la validità alla successiva verifica tecnica.

Verifica che non ha dato ragione al ricorrente. Il CED della Cassazione ha infatti attestato che nei giorni interessati “i sistemi informatici del dominio giustizia erano completamente funzionanti”, escludendo l’esistenza di problemi tecnici oggettivi. Di conseguenza, la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni di urgenza previste dall’art. 196 quater, comma 4, che legittimano il deposito cartaceo.

La Suprema Corte ha anche ricordato che solo eventi tecnici oggettivi e assoluti, non governabili dal difensore, possono costituire impedimenti giustificati al deposito telematico. Non è quindi sufficiente invocare “mere difficoltà” o l’assenza di perizia informatica, poiché queste ultime devono essere fronteggiate con l’ordinaria diligenza professionale.

In conclusione, la mancata iscrizione a ruolo nei termini previsti dall’art. 369, comma 1, c.p.c., è stata ritenuta imputabile alla negligenza della parte ricorrente, la quale – osserva la Corte – non ha nemmeno tentato di avviare la procedura di deposito telematico.


LEGGI ANCHE

intelligenza artificiale

Intelligenza Artificiale, il Garante Privacy condiziona il parere favorevole al disegno di legge

Il Garante per la Privacy ha espresso un parere favorevole, ma condizionato, sul disegno di legge in materia di intelligenza artificiale (IA), rispondendo alla richiesta…

Trasferte e rimborsi spese: dal 2025 obbligo di pagamenti tracciabili

Il cambiamento principale riguarda l’obbligo di utilizzare carte di credito, carte di debito, carte prepagate o bonifici bancari per tutti i rimborsi relativi alle spese…

D’ora in poi i docenti avranno diritto ad un avvocato di Stato

Il personale scolastico che subirà aggressioni non dovrà più rivolgersi al proprio avvocato per tutelarsi, sia in sede civile che penale. Arriva, infatti, l’assistenza legale…

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto