6 Novembre 2024 - La sentenza

Cassazione: no al risarcimento per chi si è sposato “per prova”

La Corte di Cassazione ha ribadito la libertà individuale nel diritto di separarsi e divorziare, senza obbligo di risarcimento per l’ex coniuge, anche nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto con la volontà di testare il legame.

La Corte di Cassazione ha ribadito la libertà individuale nel diritto di separarsi e divorziare, senza obbligo di risarcimento per l’ex coniuge, anche nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto con la volontà di testare il legame. Con l’ordinanza n. 28390 del 5 novembre 2024, la prima sezione civile ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo nei confronti della moglie, che aveva dichiarato di essersi sposata solo per “fare una prova”.

Il caso

R.S. e L.R.F. si erano uniti in matrimonio il [omissis], ma sei mesi dopo le nozze L.R.F. ha avviato una causa presso il Tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità del matrimonio religioso, affermando di non aver mai creduto nell’indissolubilità del legame e di essersi sposata solo per “provare”. Il Tribunale ecclesiastico ha accolto la richiesta, dichiarando nullo il matrimonio religioso con una sentenza emessa il 28 novembre 2011.

Successivamente, L.R.F. ha presentato diverse azioni legali contro R.S., incluse una causa di separazione e un procedimento penale, oltre a contestare il diritto dell’ex coniuge alla divisione dei beni in comunione e alla richiesta di divorzio.

La sentenza

R.S., convinto di aver subito un danno morale e materiale, ha citato in giudizio L.R.F. presso il Tribunale di Torino per ottenere un risarcimento. Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda e ha condannato R.S. per responsabilità aggravata, decisione poi confermata anche in appello. La Cassazione, infine, ha definitivamente chiuso la questione, stabilendo che chi si sposa “per prova” non è tenuto a risarcire l’ex coniuge.

La libertà di divorziare

Con questa sentenza, la Cassazione ha riaffermato un principio di libertà individuale: ciascun coniuge ha il diritto inviolabile di decidere di interrompere il matrimonio, senza che vi sia un obbligo di risarcimento per il semplice fatto di non aver creduto, sin dall’inizio, nella sua indissolubilità. Secondo i giudici di Piazza Cavour, la libertà personale è un diritto costituzionalmente tutelato, e il matrimonio non può vincolare chi non intende proseguirlo.


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