La Corte di Cassazione ha ribadito la libertà individuale nel diritto di separarsi e divorziare, senza obbligo di risarcimento per l’ex coniuge, anche nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto con la volontà di testare il legame. Con l’ordinanza n. 28390 del 5 novembre 2024, la prima sezione civile ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo nei confronti della moglie, che aveva dichiarato di essersi sposata solo per “fare una prova”.
Il caso
R.S. e L.R.F. si erano uniti in matrimonio il [omissis], ma sei mesi dopo le nozze L.R.F. ha avviato una causa presso il Tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità del matrimonio religioso, affermando di non aver mai creduto nell’indissolubilità del legame e di essersi sposata solo per “provare”. Il Tribunale ecclesiastico ha accolto la richiesta, dichiarando nullo il matrimonio religioso con una sentenza emessa il 28 novembre 2011.
Successivamente, L.R.F. ha presentato diverse azioni legali contro R.S., incluse una causa di separazione e un procedimento penale, oltre a contestare il diritto dell’ex coniuge alla divisione dei beni in comunione e alla richiesta di divorzio.
La sentenza
R.S., convinto di aver subito un danno morale e materiale, ha citato in giudizio L.R.F. presso il Tribunale di Torino per ottenere un risarcimento. Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda e ha condannato R.S. per responsabilità aggravata, decisione poi confermata anche in appello. La Cassazione, infine, ha definitivamente chiuso la questione, stabilendo che chi si sposa “per prova” non è tenuto a risarcire l’ex coniuge.
La libertà di divorziare
Con questa sentenza, la Cassazione ha riaffermato un principio di libertà individuale: ciascun coniuge ha il diritto inviolabile di decidere di interrompere il matrimonio, senza che vi sia un obbligo di risarcimento per il semplice fatto di non aver creduto, sin dall’inizio, nella sua indissolubilità. Secondo i giudici di Piazza Cavour, la libertà personale è un diritto costituzionalmente tutelato, e il matrimonio non può vincolare chi non intende proseguirlo.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Conclusa da poco la riunione presso il Ministero della Giustizia ha incontrato i presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato
Niente sospensione condizionale dopo la riduzione di pena in esecuzione
Mancata impugnazione a seguito di abbreviato, la Cassazione ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del…
Casa ai giovani, taglio Irpef e bollette più leggere: il cantiere della nuova manovra
Il governo prepara la legge di bilancio con interventi mirati su abitazioni, fisco e sostegno alla natalità. Tra le misure allo studio: social housing con…
