Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 220 del 27 | 2024 (presidente facente funzione Corona, relatore Rivellino), ha stabilito che l’uso di espressioni come “faccia di bronzo” e “demenziale” rivolte alla controparte costituisce violazione dell’articolo 52 del Codice Deontologico Forense. Secondo il CNF, il diritto degli avvocati di sostenere le proprie ragioni non giustifica il ricorso a termini “esorbitanti e gratuitamente offensivi”, i quali violano i doveri di probità, dignità e decoro richiesti dall’ordinamento.
L’impiego di un linguaggio canzonatorio, come riferirsi alla controparte definendola “faccia di bronzo” o descrivere la tesi avversaria come “demenziale”, rappresenta un comportamento non conforme al decoro professionale. Il CNF sottolinea che anche un tono appassionato nell’esposizione delle proprie posizioni non deve trasgredire le norme di rispetto reciproco, essenziali alla figura dell’avvocato.
Questa decisione ribadisce l’importanza di mantenere un linguaggio sobrio e rispettoso, evitando espressioni che, sebbene possano nascere dall’ardore della difesa, rischiano di ledere la dignità della professione legale.
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