Padova – Il Tribunale di Padova ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l’esclusione dell’istituto della messa alla prova per il reato di stupefacenti di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del DPR n. 309/1990. La decisione è contenuta nell’ordinanza della Sezione Penale, datata 24 maggio 2024 e firmata dal giudice dott. Chillemi.
Il contesto della questione
Il Tribunale di Padova ha messo in discussione la conformità alla Costituzione delle norme che regolano la messa alla prova per i reati di stupefacenti di lieve entità. In particolare, l’ordinanza solleva dubbi sulla compatibilità con gli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione del combinato disposto degli articoli 168-bis del codice penale, 550 del codice di procedura penale e 73, comma 5, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
Normative e questioni sollevate
L’articolo 73, comma 5, del DPR 309/1990 esclude l’accesso all’istituto della messa alla prova per i reati relativi a stupefacenti di lieve entità, differente rispetto ad altri reati per i quali tale istituto è previsto. Il Tribunale contesta questa esclusione, ritenendo che possa violare i principi di uguaglianza e di trattamento equo previsti dalla Costituzione. L’articolo 3 della Costituzione garantisce l’uguaglianza davanti alla legge, mentre l’articolo 27, comma 3, stabilisce che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”, principio che potrebbe essere messo in discussione dalla non applicabilità della messa alla prova.
Il significato della messa alla prova
La messa alla prova è uno strumento giuridico che consente al giudice di sospendere il processo e di proporre al reo un programma di lavoro o di trattamento come alternativa alla condanna. Tale istituto mira alla rieducazione del condannato e alla reintegrazione sociale. L’esclusione di tale misura per i reati di stupefacenti di lieve entità potrebbe sollevare interrogativi sul rispetto dei diritti fondamentali del reo e sull’applicazione uniforme delle norme penali.
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