Roma, 3 settembre 2024. Con l’ordinanza n. 23474, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito un consolidato principio in materia probatoria civile, sancito dall’art. 2719 c.c.: le copie fotografiche e fotostatiche di un documento hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a meno che non siano espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte.
La Suprema Corte ha precisato che il disconoscimento non richiede formule sacramentali, ma deve essere espresso in modo chiaro e specifico, tale da mettere in dubbio in modo inequivocabile l’autenticità del documento. Tale principio si applica a tutte le copie, anche quelle non formate dalla parte contro la quale sono prodotte, sebbene in quest’ultimo caso il grado di specificità richiesto nel disconoscimento possa essere leggermente inferiore.
Implicazioni della decisione
La sentenza in esame conferma l’ampia applicabilità dell’art. 2719 c.c. e offre un utile orientamento per i professionisti del diritto in merito alla valutazione della prova documentale. In particolare, la decisione sottolinea l’importanza del disconoscimento come strumento difensivo e le conseguenze che ne derivano in termini di onere della prova.
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