Il Ministero della Giustizia ha stabilito un limite di 500 euro per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli avvocati e degli interpreti che assistono i migranti trasferiti in Albania. Questa misura è stata ufficializzata con il decreto del 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024. Il decreto, emanato in collaborazione con il Ministero dell’Economia, regola le modalità di rimborso per i professionisti che, in base alla legge n. 14 del 21 febbraio 2024, prestano assistenza legale in presenza ai migranti ammessi al gratuito patrocinio.
Il provvedimento si inserisce nel quadro del Protocollo siglato tra il Governo italiano e quello albanese, volto a rafforzare la collaborazione in materia migratoria. Tale accordo, firmato a Roma il 6 novembre 2023, permette all’Italia di utilizzare specifiche aree in Albania per la costruzione di strutture destinate alle procedure di frontiera e al rimpatrio dei migranti. Le strutture, che possono ospitare fino a un massimo di 3.000 migranti contemporaneamente, sono gestite dalle autorità italiane e operano sotto la giurisdizione italiana, secondo la normativa nazionale ed europea.
L’articolo 4, comma 5, della legge 14/2024 stabilisce che, in caso di necessità, l’avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve recarsi in Albania per partecipare alle udienze. Questo avviene quando la partecipazione da remoto non è possibile e il rinvio dell’udienza potrebbe compromettere i tempi del procedimento. In tali circostanze, il decreto prevede un rimborso massimo di 500 euro per le spese di viaggio e soggiorno documentate, sia per l’avvocato sia per l’interprete coinvolto.
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