A partire dal 25 agosto, entra in vigore la riforma Nordio che ridimensiona l’applicazione dell’articolo 346 bis del Codice Penale, riguardante il traffico di influenze illecite. La nuova legge, n. 114 del 9 agosto 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, stabilisce che, per configurare il reato, le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate e non solo vantate, oltre a dover essere reali e non semplicemente asserite. Tuttavia, la Commissione europea ha osservato che questa riduzione dell’ambito di applicazione dovrebbe essere bilanciata con norme più severe sulla regolamentazione delle lobby.
Utilità solo economica
Con la nuova legge, l’utilità data o promessa al “faccendiere”, in alternativa al denaro, deve essere di natura economica, escludendo vantaggi sociali, politici o sessuali. Questo rappresenta una differenza rispetto alla proposta di direttiva europea, che prevede la perseguibilità di indebiti vantaggi di qualsiasi natura. Inoltre, la pena minima è stata aumentata da un anno a un anno e sei mesi.
L’azione di farsi dare o promettere indebitamente denaro o altri benefici economici può avere due finalità: la prima è la remunerazione di un pubblico ufficiale in relazione alle sue funzioni, la seconda è la realizzazione di un’altra mediazione illecita. Quest’ultima è definita come l’attività volta a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, da cui può derivare un vantaggio indebito. Perché il reato si configuri, è richiesto il dolo intenzionale.
Ritorno al passato
La riforma segna un ritorno a una disciplina precedente alla legge Spazzacorrotti del 2019, che aveva modificato il reato accogliendo le raccomandazioni del GRECO (Groupe d’États contre la corruption). Le modifiche del 2019, che avevano assorbito il reato di millantato credito nel traffico d’influenze, vengono abrogate. D’ora in poi, le condotte di vanteria o millanteria saranno punibili solo se ricorrono gli elementi della truffa, e chi ha dato o promesso denaro al mediatore non sarà punibile, in quanto considerato parte lesa. Prevista inoltre un’attenuante per chi si attiva efficacemente per ridurre le conseguenze del reato, mentre chi si autodenuncia entro quattro mesi e collabora con l’autorità giudiziaria non sarà punibile.
Rischi per il sottobosco del lobbying
La sentenza 40518/2021 della Cassazione aveva già sottolineato come l’attività di lobbying fosse a rischio di configurare traffico di influenze illecite, anche a causa dell’indeterminatezza dell’articolo 346 bis e della mancanza di una regolamentazione specifica. La norma, aveva spiegato la Corte, rischia di attrarre nella sfera penale quei “contatti informali” che, pur non essendo patologici, potrebbero essere considerati illeciti.
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