19 Agosto 2024 - Professione

Illecito disciplinare per l’avvocato che subentra senza avvisare il collega: confermata la sanzione di avvertimento

Il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che assumere un mandato legale in sostituzione di un collega senza darne preventiva comunicazione costituisce un comportamento deontologicamente scorretto, indipendentemente dal fatto che la parte assistita abbia dichiarato di aver già provveduto a revocare l’incarico precedente.

Il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che assumere un mandato legale in sostituzione di un collega senza darne preventiva comunicazione costituisce un comportamento deontologicamente scorretto, indipendentemente dal fatto che la parte assistita abbia dichiarato di aver già provveduto a revocare l’incarico precedente. Questo è il principio sancito nella sentenza n. 27 dell’11 luglio 2024.

Il caso

Un avvocato ha presentato un esposto contro un collega che si era costituito in giudizio, in una procedura di separazione consensuale, senza prima informarlo di aver preso il suo posto come difensore di uno dei coniugi, entrambi in precedenza rappresentati dallo stesso denunciante. Il collega subentrato aveva accettato il mandato in difesa di uno dei coniugi, giustificando la sua scelta con le difficili condizioni economiche della cliente e con la necessità di proteggerla dalle lamentele nei confronti del primo avvocato.

La decisione

Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che il comportamento dell’avvocato subentrato violasse i doveri deontologici. Nonostante fosse a conoscenza della situazione e del fatto che il mandato della collega fosse ancora in vigore, non si era preoccupato di accertare formalmente la revoca dell’incarico precedente. La revoca, infatti, è stata inviata all’avvocato originario solo il giorno prima della costituzione in giudizio, utilizzando il fax dello stesso nuovo difensore.

Il CNF ha sottolineato che la comunicazione al collega sostituito è un obbligo inderogabile per il nuovo avvocato. Questo principio non tutela solo l’interesse del collega, ma anche l’integrità e la lealtà all’interno dell’intera avvocatura. La mancata comunicazione preventiva, infatti, mina il rapporto di fiducia e correttezza che deve esistere tra i professionisti del settore legale.

Alla luce dei fatti, il Consiglio ha rigettato il ricorso dell’avvocato in questione e ha confermato la sanzione di avvertimento, ritenendola proporzionata alla gravità della condotta. La decisione richiama la sentenza del 14 ottobre 2008 n. 110, ribadendo che il principio di lealtà e correttezza è alla base della professione forense e deve essere rispettato in ogni circostanza.

L’importanza della lealtà tra colleghi

Questa sentenza ribadisce l’importanza di mantenere un comportamento leale e corretto tra colleghi avvocati. La norma deontologica richiede che qualsiasi avvocato, prima di assumere un mandato al posto di un altro collega, abbia cura di verificare la corretta e formale revoca dell’incarico precedente. Il rispetto di questa regola non è solo una questione di cortesia, ma un pilastro fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell’avvocatura e la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte.


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