Rosa Colucci 18 Luglio 2024

Corte di cassazione

Cassazione, la clausola “visto e piaciuto” nei contratti di vendita esonera il venditore da responsabilità per difetti evidenti accettati dal compratore

Roma, 18 luglio 2024 – La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso di C.F., annullando la sentenza della Corte d’Appello di Lecce relativa a una controversia sulla fornitura di marmo. Il caso ha origine dalla richiesta di pagamento di 6.499,78 euro da parte di C.A. nei confronti di S.A., per una fornitura di marmo ritenuta difettosa.

S.A. aveva contestato la qualità del marmo e chiesto il risarcimento danni, coinvolgendo anche Ci.A., posatore, e St.R., levigatore. Il Tribunale di Lecce aveva inizialmente confermato il decreto ingiuntivo a favore di C.A., dichiarando prescritta l’azione per vizi e difetti, ma la Corte d’Appello aveva successivamente accolto parzialmente l’opposizione di S.A., revocando il decreto ingiuntivo e condannando C.F. al risarcimento di 7.500 euro.

La Cassazione ha stabilito che la clausola “visto e piaciuto” nel contratto di fornitura esonerava il venditore dalla garanzia per vizi percepibili, riconoscendo che il marmo era di qualità inferiore e accettato come tale da S.A. La Corte ha quindi annullato la decisione d’appello e rinviato il caso alla Corte d’Appello di Lecce per una nuova valutazione, anche riguardo alle spese legali.

La sentenza sottolinea l’importanza della clausola “visto e piaciuto” nei contratti di vendita, ribadendo che esonera il venditore da responsabilità per difetti evidenti accettati dal compratore.


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