Nel processo civile è ora operativo il principio secondo il quale la notifica via PEC è la regola, mentre l’eccezione è rappresentata dalla notifica con l’ufficiale giudiziario.
D’ora in poi, quando l’avvocato si rivolge all’Unep, dovrà attestare che la procedura con PEC si rivela impossibile, o in alternativa che il messaggio ha esito negativo. Nel caso in cui si riscontrino difficoltà, dovranno essere indicate nella dichiarazione ex. art. 137, comma 7, Cpc.
Il Movimento forense segnala che non c’è stata sospensione dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3 ter legge n.53/1994, oltre alla mancanza di codifica delle cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario a causa dell’impossibilità o esito negativo della PEC. Inoltre, non sembra essere attiva l’apposita area web prevista dal codice della crisi d’impresa.
La riforma della giustizia Cartabia ha deciso di rendere obbligatoria la modalità telematica della notifica per il difensore, nel caso in cui i destinatari siano avvocati, altri professionisti, imprese, PA, società a controllo pubblico, gestori di servizi pubblici e soggetti con domicilio digitale seppur senza obbligo.
Fino allo scorso 31 dicembre 2023 gli avvocati potevano rivolgersi all’Unep senza dover necessariamente aver accertato che le cause dell’impossibilità della notifica via PEC fossero colpa del destinatario (sistema informatico non funzionante, casella piena).
Ora, l’ufficiale giudiziario potrà procedere soltanto su richiesta del legale in via residuale, se il legale non deve provvedere tramite PEC e nel caso di impossibilità di esecuzione della notifica per cause che non posso essere attribuite al destinatario.
Il legale deve dichiarare, nel modello di relata:
- che la notifica è relativa ad un procedimento instaurato prima dell’entrata in vigore della Riforma, ovvero prima del 28/02/2023;
- il destinatario non possiede PEC o domicilio digitale;
- la notifica PEC ha avuto esito negativo non per colpa del destinatario;
- la notifica PEC ha avuto esito negativo per colpa del destinatario, e non è stato possibile inserire l’atto nell’apposita area web in quando non esistente.
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