Coinvolta in una causa civile, una persona, dopo essere venuta a conoscenza della vittoria nella controversia, aveva deciso di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato, poiché aveva intenzione di far pervenire tutte le spese legali al proprio difensore.
La Cassazione, tuttavia, ha emanato un parere negativo, mettendo in luce l’impossibilità per coloro che beneficiano del gratuito patrocinio di rinunciare a questo vantaggio dopo aver avviato e concluso il procedimento legale.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 31928/2023, evidenzia un punto circa il gratuito patrocinio, ovvero che il difensore non può rinunciarvi per conto del beneficiario.
La vicenda, nello specifico, riguardava l’acquisto di un terreno, nel quale l’attore richiedeva al convenuto il pagamento del doppio della caparra, poiché questo non aveva concluso l’accordo a seguito della fase preliminare.
La Cassazione ha deciso di annullare la decisione impugnata, accogliendo le richieste del ricorrente. È emerso, infatti, che il difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, ha espresso la volontà del suo assistito di deviare le spese verso il proprio procuratore, rinunciando, quindi, al patrocinio a spese dello Stato.
La richiesta, sempre secondo la Cassazione, non implica una rinuncia del beneficio dell’assistito. Il gratuito patrocinio e la distrazione delle spese hanno finalità differenti, oltre ad operare su livelli diversi. Nel primo caso si garantisce il diritto di difesa a coloro che non possono permetterselo, mentre il secondo attribuisce un diritto proprio al difensore.
Il difensore non potrà agire sui diritti sostanziali, anche circa il diritto all’assistenza dello Stato riguardo le spese legali. La rinuncia proviene soltanto dal beneficiario, considerato anche il fatto che il gratuito patrocinio potrà essere revocato esclusivamente in casi specifici, così come indicato dal Dpr n. 115 del 2002, art. 136.
Dunque, se la parte che beneficia del gratuito patrocinio vince la causa, sarà condannata al pagamento delle spese a favore dello Stato. Il difensore, invece, dovrà provvedere a richiedere il compenso (art. 82 e 130 dello stesso Dpr).
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