Secondo AIGA, è «necessario un intervento urgente nell’interesse dei giovani praticanti».
L’Associazione mostra particolare interesse per il punteggio minimo necessario per l’accesso alla seconda prova orale dell’esame per l’abilitazione alla professione e al rilascio del certificato della pratica.
L’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha interrogato il Ministero della Giustizia riguardo «possibili criticità relative alla prossima sessione d’esame», sottolineando l’urgenza di chiarimenti in particolar modo sul certificato di compiuta pratica.
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Secondo Francesco Paolo Perchinunno, Presidente di AIGA, si è vista la rappresentazione del «possibile errore materiale contenuto nelle nuove disposizioni che regolano l’esame d’abilitazione per l’anno 2023/2024 e nel bando d’esame pubblicato il 04.08.2023 in GU», che disciplina le varie modalità in cui devono svolgersi le prove.
«Dall’analisi del testo della Legge 87/2023», prosegue Perchinunno, «che ha convertito l’articolo 4 quater Decreto-legge 10 maggio 2023, 51 e dal bando è emerso infatti che il punteggio minimo richiesto per il superamento della seconda prova orale è pari a 105, per le cinque materie da affrontare nel secondo orale trifasico».
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Per Roberto Scotti, Coordinatore del Dipartimento AIGA di Accesso alla Professione e M.U.R., «è evidente un errore, in quanto dovrebbe indicarsi quale punteggio minimo complessivo quello di 90, che corrisponderebbe a 18 per materia/prova e, conseguentemente, la sufficienza in ogni singola fase dell’orale».
Per Giulia Pesce, Coordinatrice della Consulta dei Praticanti AIGA, è «necessario, ed ancora più urgente, un chiarimento sul rilascio del certificato di compiuta pratica, ad oggi subordinato al superamento di una prova valutativa del percorso di scuola forense, ed ostativa all’ammissione all’esame».
«Anche al fine di agevolare Ordini territoriali e Scuole Forensi e per garantire la necessaria uniformità territoriale nella valutazione dei candidati, l’AIGA ritiene più opportuno che la prova valutativa indicata dal Legislatore, pur obbligatoria, non sia ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica, quanto meno per la sessione di quest’anno», conclude.
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