3 Agosto 2023

nota ocf

Per l’Ocf il Ministero deve correggere la nota sui titoli stragiudiziali a mezzo Pec

L’Ocf, con una nota del 2 agosto 2023, disapprova il contenuto della circolare del Ministero del 19.06.2023, nella quale il Ministero, rispondendo ad un quesito posto dalla Corte di Appello di Firenze, ha affermato il principio secondo il quale gli avvocati non hanno alcun potere di attestare la conformità dei titoli stragiudiziali che notificano via Pec.

Ribadendo il principio per il quale gli avvocati non hanno alcun potere di attestare la conformità della trascrizione delle cambiali dell’ex. Art. 480 c.p.c., di cui Ocf ha già richiesto, in sede di predisposizione, dei decreti corretti della Riforma della Giustizia Cartabia, il Ministero sostiene la non sussistenza di un potere generale di autentica dei titoli stragiudiziali.

Tutto ciò basandosi sul fatto che «l’art. 3 bis L. 53/94 determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all’art. 196 undecies disp att. c.p.c., ma il capo II, titolo V-ter delle predette disposizioni non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici».

Prosegue il comunicato dell’Ocf: «Il Ministero opera una pericolosa confusione fra i due principi e non tiene conto del fatto che il potere di attestazione della conformità di qualsiasi atto notificato via PEC viene attribuito all’avvocato dallo stesso art. 3-bis, comma 2, L53/94 – che richiama l’art. 196 – undecies delle disp. att. solo per le modalità di attestazione – e non va ricercato, come fa il Ministero, nel capo II del titolo V-ter delle disp. att. c.p.c.».

L’Ocf richiede che il Ministero «provveda a rettificare, con il mezzo che riterrà più idoneo, dandovi la maggiore diffusione possibile, quanto affermato nella sopra menzionata circolare, prima che l’erronea interpretazione della norma possa provocare disguidi e pregiudizi ai diritti dei creditori procedenti».


LEGGI ANCHE:

Amazon High Tech Trading: come funziona la truffa telefonica di Amazon

L’impugnazione senza firma digitale è inammissibile

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto