I dati online sono monetizzabili. Lo stabilisce il regolamento Ue sui servizi digitali, il Digital Service Act, DSA, n. 2022/2065.
Con il regolamento si procede con la modifica della direttiva 2000/31, disciplinando la monetizzazione dei dati sotto due diversi profili: uno positivo, in quanto argomento dei futuri codici condotta riguardo le pubblicità online e uno in negativo, ovvero il divieto della monetizzazione per chi carica online contenuti illegali o contrari alle policy delle piattaforme.
La prospettiva del DSA è la monetizzazione dei dati, e non quella dell’utilizzo dei dati in quanto corrispettivi di servizi o di beni. Il problema si pone in relazione all’utilizzo dei dati nel ciclo produttivo con lo scopo di trarne profitto online.
Il DSA vuole disciplinare le attività dei provider, dei motori di ricerca e delle piattaforme online. Un aspetto interessante è l’invio di proposte commerciali che online potrebbero essere molto invasive, basandosi sulla schedatura delle persone.
A tal riguardo, l’art. 46 si appella all’autoregolamentazione dei protagonisti della catena comunicativa del marketing online, ovvero utenti e fornitori di servizi. Nell’articolo vengono indicati i temi che devono essere affrontati nei codici di condotta, come l’informazione riguardo la monetizzazione dei dati.
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In ogni caso, non viene precisato a quali dati ci si riferisca, e questo potrebbe condurre ad interpretazioni che vadano ad includere dati sensibili. Tutto questo trova conferma proprio dal fatto che è lo stesso DSA ad escludere la possibilità di fare delle profilazioni pubblicitarie utilizzando specifici tipi di informazioni personali.
Nel Regolamento viene spiegato come «i codici di condotta dovrebbero inoltre includere misure volte a garantire che le informazioni significative sulla monetizzazione dei dati siano adeguatamente condivise lungo tutta la catena del valore».
Assumendo che i dati siano monetizzabili, anche i codici etici dovrebbero rendere completamente trasparenti tali operazioni. Nel DSA si parla della monetizzazione ma anche della demonetizzazione: «La monetizzazione – grazie agli introiti pubblicitari – delle informazioni fornite dal destinatario del servizio può essere limitata mediante la sospensione o la soppressione del pagamento in denaro o degli introiti connessi a tali informazioni».
Dunque, la demonetizzazione rientra all’interno delle attività che vengono svolte dai prestatori dei servizi intermediari che mirano a contrastare i contenuti illegali e le informazioni considerate incompatibili con le condizioni generali esposte all’art. 3.
Dato che sono misure che hanno effetti negativi, nel DSA vengono imposte alle piattaforme online alcuni meccanismi di reclamo contro le decisioni che vanno ad indicare se limitare, sospendere o cessare la capacità di monetizzazione delle informazioni che vengono fornite dai destinatari.
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