Mercoledì 12 aprile 2023
Ancora prima di nascere, nei social vengono pubblicate migliaia di ecografie. I bambini, ormai, sono i protagonisti dei post e delle stories dei genitori, che li paparazzano mentre vanno a scuola, mentre giocano, durante il bagnetto o mentre fanno colazione.
Si tratta di sharenting, termine che nasce come neologismo, in parallelo alla diffusione capillare dei social media. In effetti, si tratta dell’unione dei termini “sharing”, condivisione, e “parenting”, genitorialità.
Insomma, con sharenting s’intende la condivisione sui social media di immagini dei propri figli. Ciò, a prescindere dal fatto che si tratti di foto su Facebook o di stories su Instagram.
Sharenting e genitori separati
Al giorno d’oggi, pubblicare le foto dei figli sui social è diventata una prassi ordinaria. Ma che cosa succede nel caso di genitori separati, ove uno dei due non è d’accordo con la condivisione? E se fosse il figlio stesso a non essere affatto d’accordo?
«Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa», recita la legge sul diritto d’autore, senza fare distinzioni tra maggiorenni e minorenni. Ma anche l’articolo 2 della Costituzione difende il diritto al ritratto: una foto realizzata con lo smartphone ha lo stesso identico valore di un ritratto, in quanto si rende riconoscibile l’identità e l’immagine della persona ritratta.
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Ciascun genitore può impedire all’altro di pubblicare foto online dei propri figli, in base all’art. 709 del Codice penale e all’art. 614 del Codice civile. Se un genitore viola tale richiesta, si potrà richiedere l’intervento del giudice, affinché vengano rimosse le immagini – oltre alla richiesta del risarcimento del danno.
La situazione cambia nel caso in cui i genitori siano divorziati o separati: negli accordi di separazione o divorzio verranno infatti inserite anche le clausole che regolano la pubblicazione delle foto online. Il problema, comunque, può riguardare anche la mancata volontà da parte del figlio stesso per la pubblicazione delle sue foto online.
All’estero esistono già casi di figli che hanno deciso di portare in tribunale i genitori, in quanto contrari all’aver visto gran parte della loro vita condivisa online. I genitori, prima di tutto, hanno il compito di preservare l’incolumità dei figli.
Succede, in particolar modo nelle coppie separate, che ci sia un genitore che pubblica online le foto del figlio, all’insaputa dell’altro. Ma abbiamo detto che pubblicare online le immagini dei figli richiede un accordo comune, che nelle coppie separate potrebbe mancare.
Se c’è disaccordo, l’autorità giudiziaria procederà a decidere in base agli interessi del minore. L’unica eccezione riguarda l’affido esclusivo del minore, nel quale il genitore affidatario agisce senza dover interpellare l’altro.
Pubblicare video dei figli su TikTok
Al Tribunale di Trani (ord. 3445/2021) si è proceduto a giudicare una madre separata che aveva pubblicato su TikTok dei video della figlia di 9 anni. Il giudice aveva disposto la rimozione urgente, condannando la madre al pagamento di 50 euro per ogni giornata di avvenuta violazione ma anche di ritardo nell’esecuzione di tale provvedimento.
Il denaro avrebbe dovuto essere versato su un conto corrente appositamente intestato alla figlia. Per il collegio, «l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto determina la diffusione delle immagini tra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo aver visto le loro foto online».
Consenso del minore o dei genitori?
In Italia, il limite della legge per la manifestazione del consenso in maniera autonoma (art. 2 quinquies D.Lgs. n. 101/2018) viene fissato ai 14 anni d’età. La persona, dopo il compimento del quattordicesimo compleanno, potrà pubblicare le proprie immagini sui social, dopo aver acconsentito al trattamento delle sue informazioni personali.
Dunque, chiunque vorrà procedere alla pubblicazione della foto di un minore che abbia compiuto 14 anni, dovrà ottenere il consenso dal minore, e non dai genitori – eccezion fatta nei casi in cui, come stabilito dall’art. 97 L. n. 633/194, «la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».
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