A chi chiedere il rimborso della sanzione per mancato o tardivo pagamento del contributo unificato?
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero chiarisce i dubbi in merito ai rimborsi delle sanzioni per mancato o tardivo versamento del contributo unificato. Lo fa con la Circolare del 17 dicembre 2021 protocollo 0044636, Testo delle spese di Giustizia in caso di omesso o tardivo pagamento del contributo unificato. Nello specifico, la domanda principale a cui rispondere è a chi si deve inoltrare la richiesta dell’istanza di rimborso.
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I compiti dell’Ufficio Giudiziario ed Equitalia in merito a sanzioni, rimborsi e contributo unificato
Il Dipartimento, un’attenta analisi alla normativa di settore, chiarisce che:
- La quantificazione del contributo unificato da recuperare tramite Equitalia S.p.a. spetta all’ufficio giudiziario;
- Invece, la quantificazione della sanzione, la sua irrogazione e la sua iscrizione a ruolo sono di competenza della Società.
Inoltre, ricorda che la precedente Circolare n. 33/2007 si occupa solo del rimborso del contributo unificato. Infatti, tale Circolare prevede che le istanze siano presentate all’ufficio giudiziario competente. Quest’ultimo, dopo aver compiuto l’istruttoria, inoltra all’Agenzia delle Entrate il provvedimento che contiene il diritto al rimborso del contributo. Tuttavia, non dispone nulla in merito alla sanzione.
Ad ogni modo, l’Ufficio giudiziario non può esperire l’istruttoria relativa al rimborso della sanzione. Difatti, non provvede alla notifica dell’invito al pagamento e non prende parte al procedimento di quantificazione e irrogazione della sanzione. Questo perché non conosce il termine di scadenza assegnato al debitore.
Inoltre, il diritto al rimborso della sanzione già versata ha origine da un provvedimento particolare. Ossia, riguardo l’annullamento della partita di credito di Equitalia Giustizia S.p.a. La società in questione cura la cancellazione della scrittura dal registro SIAMM.
In conclusione, la competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione per omesso o tardivo pagamento del contributo unificato spetta alla società Equitalia S.p.a. Infatti, è ad essa che compete l’avvio sia dell’istruttoria che della procedura di rimborso.
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