23 Novembre 2021

Parità di genere negli ordini professionali

Parità di genere negli ordini professionali

TAR sottolinea che non si può scaricare solo sul legislatore la responsabilità di garantire la pari opportunità nelle cariche

Ordini professionali: votazione membri nulla se non prevede garanzie per la parità di genere?

In piena pandemia, al momento di eleggere i membri dei Consigli locali col sistema di votazione telematico sorgeva un problema. Infatti, il regolamento adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri non prevedeva garanzie per la parità di genere all’interno degli organi rappresentativi. Se è vero che la specifica non è d’obbligo in ogni disciplina elettorale, è altrettanto vero che non si può attendere che sia il legislatore a provvedere.

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri non da equa rappresentanza di genere nelle elezioni

L’Ordine degli Ingegneri di Roma ricorre al Tar Lazio per la questione della mancanza di rispetto per le quote rosa nelle votazioni telematiche. Poi, si scagliano contro il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri e chiedono l’annullamento del Regolamento del CNI. Tale regolamento veniva approvato dal Ministero della Giustizia col prot. n. 3677 del 3.2.2021.

Detto protocollo reca la “procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri” così come di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. In merito a questo, l’Ordine corrente ritiene che il regolamento sia illegittimo perché viola un principio costituzionale fondamentale. Ovvero, “il principio costituzionale di pari opportunità e parità di genere all’interno degli organi di rappresentanza e autogoverno della professione degli ingegneri.”

Poi, l’Ordine rileva che né il DPR 169/2005 (procedura di elezione degli ordini territoriali) né il regolamento elettorale contengono disposizioni di contrasto alla parità di genere. Inoltre, il Consiglio ricorrente afferma che si dovrebbe annullare il Regolamento vista la sua illegittimità rispetto al DPR n. 169/2005Allo stesso modo, esso contra con gli artt. 51 e 3 della Costituzione visto che non prevede meccanismi idonei a garantire un’equa rappresentanza di genere.

Leggi l’articolo completo nel sito di Secondolegge.it

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