L’accesso alle professioni regolamentate da parte di cittadini extracomunitari è un terreno che negli ultimi anni ha attraversato più volte le aule della Consulta, chiamata a bilanciare l’autonomia del legislatore nel disciplinare gli albi con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà di lavoro. Nella prima settimana di luglio la Corte è tornata a pronunciarsi su questo tema, questa volta a proposito della riforma delle professioni pedagogiche ed educative.
Con la sentenza n. 119, depositata il 3 luglio, i giudici hanno dichiarato incostituzionale l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 55/2024, nella parte in cui subordinava l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali extracomunitari alla sussistenza di una condizione di reciprocità con il Paese di provenienza. La norma imponeva, in pratica, di verificare se un cittadino italiano avrebbe potuto iscriversi a un albo equivalente in quel Paese, prima di consentire l’iscrizione in Italia.
La Corte richiama l’articolo 4 della Costituzione, che riconosce il diritto di scegliere l’attività lavorativa come strumento di sviluppo della personalità, e ritiene che tale diritto valga anche per chi risiede regolarmente in Italia e possiede un titolo abilitante, a prescindere dalla legislazione del proprio Paese d’origine. Una condizione di reciprocità, in quest’ottica, finisce per discriminare sulla base di una circostanza estranea al merito e alla qualificazione del singolo professionista.
L’effetto immediato è la rimozione di un ostacolo che teneva fuori dagli albi i professionisti extracomunitari regolarmente soggiornanti, proprio mentre l’ordine delle professioni pedagogiche ed educative attende ancora di diventare pienamente operativo. Ma la portata del principio affermato va oltre il singolo settore: riguarda il modo stesso in cui il legislatore può condizionare l’accesso alle professioni regolamentate in base alla cittadinanza.
Proprio su questo punto si apre la questione più delicata. Il disegno di legge 1712, all’esame della Commissione Giustizia del Senato, riproduce di fatto la condizione di reciprocità appena censurata. Se il testo non verrà corretto in sede parlamentare, la nuova disciplina rischierebbe di incorrere nello stesso vizio non appena entrata in vigore, riaprendo il contenzioso da capo.
Il caso resta un riferimento utile per chi segue la produzione normativa sugli ordini professionali: le clausole di reciprocità, un tempo diffuse e raramente contestate, sono sempre più esposte al vaglio della Consulta quando entrano in conflitto con il diritto al lavoro dei residenti regolari. Per gli ordini forensi e per le altre professioni regolamentate, il precedente fornisce un parametro concreto ogni volta che una riforma di settore torna a disciplinare i requisiti di accesso legati alla cittadinanza.
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