Quali sono i requisiti che permettono di ritenere valido il disconoscimento della copia di un documento nell’ambito di un giudizio civile?
La Cassazione si è espressa a tal proposito con la sentenza n. 24634/2021.
IL DISCONOSCIMENTO DELLE COPIE
L’art. 2719 del Codice Civile spiega che le copie fotografiche di documenti hanno la stessa efficacia degli originali, se la loro conformità con questi è attestata da un pubblico ufficiale competente o non è espressamente disconosciuta.
IL CASO
Nell’ambito di una procedura fallimentare, il giudice delegato esclude la prelazione sugli interessi convenzionali a causa della mancata produzione da parte della banca delle note di iscrizione ipotecaria.
La banca si oppone ai sensi dell’art. 98 delle legge fallimentare, ma il Tribunale rigetta l’azione.
Il Tribunale ritiene infatti valido il disconoscimento formulato dal fallimento, ai sensi dell’art. 2719 del Codice Civile, sulla conformità agli originali delle copie delle note di iscrizione ipotecaria presentate dalla banca. La banca, a seguito del disconoscimento, non aveva esibito né prodotto gli originali.
La mancata produzione degli originali ha reso impossibile, secondo il Tribunale, l’accertamento della conformità delle copie.
La banca porta allora la questione in Cassazione.
L’istituto è convito che la decisone del Tribunale sia errata poiché ha conferito “valore assorbente” al disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei documenti, senza considerare che il fallimento si era limitato a un disconoscimento generico delle copie, senza indicare in quali punti queste costituissero un “falso”.
I REQUISITI PER RITENERE VALIDO IL DISCONOSCIMENTO DELLE COPIE
La Cassazione accoglie il ricorso.
Questi i motivi:
– Il disconoscimento delle scritture private non è soggetto alle disposizioni dell’art. 215 c.p.c. comma 1, n. 2.
Ciò significa che il disconoscimento della conformità della copia all’originale non contempla l’inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, poiché il giudice può accertare la conformità anche aliunde, tramite altre prove, anche presuntive;
– ai fini del disconoscimento di cui all’art. 2719 del Codice Civile, la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito: l’indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale;
– l’orientamento giurisprudenziale di legittimità ritiene che il disconoscimento formale debba avvenire, pena l’inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale”.
Nel caso in questione, il Tribunale ha sbagliato nel ritenere efficace il disconoscimento, poiché il fallimento non ha evidenziato differenze fra gli originali e le copie presentate dalla banca ricorrente. Non sono nemmeno state rilevate segni (es.: cancellature.) che potessero generare dubbi sulla conformità delle seconde ai primi.
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