Dopo un percorso di 4 anni, il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sulla versione finale del Regolamento ePrivacy. Si dà dunque il via alla revisione delle norme in materia di tutela della riservatezza connessa all’uso dei servizi di comunicazione elettronica.
Le nuove norme sostituiranno la precedente Direttiva e-Privacy del 2002.
CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO ePRIVACY
I seguenti contenuti sono tratti dall’articolo “Regolamento ePrivacy approvato dal Consiglio UE: gli scenari che si aprono” pubblicato su Agenda Digitale.
Innanzi tutto, il nuovo Regolamento ePrivacy indica quando i fornitori di servizi hanno l’autorizzazione a trattare i dati delle comunicazioni elettroniche degli utenti o ad accedere ai dati conservati nei loro dispositivi. In questo senso, il regolamento va ad affiancarsi a quanto previsto dal GDPR in materia di protezione dei dati.
Più nello specifico, ecco cosa cambia.
IMPOSTAZIONI PRIVACY
Ai fornitori di software si chiede, ma non si impone, di stabilire di default le impostazioni per la gestione dei cookie. Questa misura vuole combattere il disagio che molti utenti provano davanti ai banner di consenso, senza intaccare il principio del consenso libero.
ANCORA COOKIES
Viene mantenuta la possibilità di limitare l’accesso ai siti in base al consenso all’installazione dei cookies, a patto che all’utente venga sempre concessa una libera scelta fra opzioni reali (a volte la scelta è obbligata).
Al consenso dell’utente vi sono alcune eccezioni: “misurazione dell’audience, prevenzione frodi, installazione aggiornamenti software, in caso di emergenza e per finalità compatibili”.
TRATTAMENTO DEI DATI
Agli utenti che acconsentono al trattamento trattamento dei dati delle proprie comunicazioni elettroniche va ricordato, tramite reminder, che il consenso può essere ritirato. Il remainder va presentato a intervalli di non più di 12 mesi, a meno che l’utente non voglia più riceverli.
SOFT SPAM
È possibile inviare agli utenti comunicazioni di marketing soft spam, sempre rispettando le regole sulla corretta informazione e sulle scelte libere.
Tali comunicazioni non sono più limitate alle sole email, ma si estendono anche “qualsiasi messaggio contenente informazioni quali testo, voce, video, suono o immagine inviato su una rete di comunicazione elettronica che può essere memorizzato nella rete o in strutture informatiche correlate, o nell’apparecchiatura terminale del suo destinatario, compresi SMS, MMS e applicazioni e tecniche funzionalmente equivalenti”.
TRATTAMENTO DEI METADATI
I metadati potranno essere trattati anche se ciò è necessario “ai fini della gestione della rete o dell’ottimizzazione della rete, o per soddisfare i requisiti tecnici di qualità del servizio, o per l’esecuzione di un contratto di servizio di comunicazione elettronica di cui l’utente finale è parte, o se necessario per la fatturazione, il calcolo dei pagamenti di interconnessione, l’individuazione o la cessazione dell’uso fraudolento o abusivo dei servizi di comunicazione elettronica o dell’abbonamento a tali servizi”.
CONCLUSIONI
Si attendono le negoziazioni con il Parlamento EU per avere il testo definitivo del nuovo Regolamento ePrivacy.
Una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’UE, entrerà in vigore 20 giorni dopo e inizierà a essere applicato due anni dopo (vedi nota ufficiale).
I cambiamenti introdotti impatteranno molto sul settore digitale, tecnologico e sul marketing online. Social network, agenzie di comunicazione, società di telecomunicazioni, sviluppatori di software e app dovranno adeguarsi.
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