1 Dicembre 2020

Legittimità della rimessione in termini: quando la tempestività fa la differenza

Legittimità della rimessione in termini: quando la tempestività fa la differenza

Con l’ordinanza n. 25289/2020 dell’11 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha fornito delucidazioni sulla legittimità della rimessione in termini.

COSTITUZIONE OLTRE I TERMINI E TEMPESTIVITÀ

Un cliente fa causa al suo commercialista per ottenere un risarcimento e il Tribunale accoglie l’istanza.
Il professionista ricorre ma:
– si è costituito oltre il termine di dieci giorni dalla notifica via PEC,
– ha chiesto immediatamente la rimessione in termini sottolineando di aver spedito tempestivamente la busta telematica per la costituzione in giudizio,
– ha fatto notare che la cancelleria ha rifiutato il deposito a causa del mancato versamento del contributo unificato.

La Corte di Appello non ha individuato nella mancata “tempestiva costituzione” alcuna causa imputabile al commercialista, pertanto ha accolto l’istanza di rimessione in termini e il ricorso.
Il cliente però eccepisse l’improcedibilità proprio a causa della tardiva costituzione del professionista.

Si giunge così in Cassazione, presso cui il cliente sostiene la nullità della sentenza per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), per difetto di motivazione sulla rimessione in termini, e anche la violazione e la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per l’erronea rimessione in termini.

LA TEMPESTIVITÀ DELLA RIMESSIONE IN TERMINI

La Cassazione ritieni il ricorso infondato per i seguenti motivi:

  1. la rimessione in termini, sia nell’art. 184-bis c.p.c. che nell’ art. 153 c.p.c., comma 2,  richiede tempestività da parte di chi incorre nella decadenza dei termini per cause a lui/lei non imputabili. Con tempestività si intende immediatezza nel reagire alla mancanza;
  2. con “immediatezza della reazione” non si intende che “l’istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l’osservanza per causa non imputabile alla parte” ma “solo come necessità che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”.

Nel caso in questione, la Cassazione ha considerato avvenuto il deposito telematico nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna. Pertanto, il presupposto della tempestività sia stato rispettato.

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