Il Decreto Legge n.125/2020 estende lo stato di emergenza al 31 dicembre e proroga alla medesima data le disposizioni relative alle udienze da remoto e ai depositi telematici, il cui termine era stato fissato al 31 ottobre 2020.
Il ritorno alla normalità per la giustizia sembra dunque farsi più lontano…
STATO DI EMERGENZA: COSA DICE IL D.L. N.125/2020
L’art.1 “Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19” contiene tutte le modifiche alle precedenti disposizioni e così recita:
1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne
l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi
da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli
casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e
d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 e’ inserito il seguente: «16-bis Articolo
87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
2) il numero 18 e’ sostituito dal seguente: «18 Articolo 101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e’ inserito il seguente: «19-bis Articolo
106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e’ inserito il seguente: «24-bis Articolo
4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77»;
7) dopo il numero 33 e’ inserito il seguente: «33-bis Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
8) dopo il numero 34 e’ aggiunto il seguente: «34-bis Articolo
35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».
4. All’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7».
In sostanza, la giustizia proseguirà secondo le modalità già stabilite con:
- il deposito telematico degli atti;
- il deposito telematico di note scritte («le sole istanze e conclusioni») per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;
- la facoltà per il giudice di disporre la trattazione tramite udienza da remoto nel civile, sempre se non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;
- la partecipazione alle udienze civili delle parti o dei difensori, su istanza dell’interessato, tramite collegamenti audiovisivi a distanza;
- il giuramento del CTU tramite dichiarazione con firma digitale depositata nel fascicolo telematico.
- la partecipazione in remoto alle udienze penali degli imputati in custodia cautelare in carcere e dei detenuti, nei casi in cui sia prevista la partecipazione a distanza e con il consenso delle parti.
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