13 Ottobre 2020

Giustizia: il D.L. n.125/2020 proroga lo stato di emergenza

Giustizia: il D.L. n.125/2020 proroga lo stato di emergenza

Il Decreto Legge n.125/2020 estende lo stato di emergenza al 31 dicembre e proroga alla medesima data le disposizioni relative alle udienze da remoto e ai depositi telematici, il cui termine era stato fissato al 31 ottobre 2020.

Il ritorno alla normalità per la giustizia sembra dunque farsi più lontano…

STATO DI EMERGENZA: COSA DICE IL D.L. N.125/2020

 L’art.1 “Misure  urgenti  strettamente   connesse   con   la   proroga   della

  dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 contiene tutte le modifiche alle precedenti disposizioni e così recita:

  1.  All’articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «31 gennaio 2021»;

    b) al comma 2, dopo la  lettera  hh)  e’  aggiunta  la  seguente:

«hh-bis) obbligo di avere sempre con se’  dispositivi  di  protezione

delle   vie   respiratorie,   con    possibilità    di    prevederne

l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle

abitazioni private e in tutti i luoghi  all’aperto  a  eccezione  dei

casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze

di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di

isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza

dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le

attività economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché

delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi

da detti obblighi:

      1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

      2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;

      3) i soggetti con patologie  o  disabilita’  incompatibili  con

l’uso della mascherina, nonché  coloro  che  per  interagire  con  i

predetti versino nella stessa incompatibilità.».

  2.  Al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a)  all’articolo  1,  comma  16,  le  parole  «,   ampliative   o

restrittive,  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi  del  medesimo

articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive  rispetto  a

quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2,  ovvero,  nei  soli

casi e nel  rispetto  dei  criteri  previsti  dai  citati  decreti  e

d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;

    b) all’articolo 3, comma 1, le  parole  «15  ottobre  2020»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

  3.  Al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 1, comma 3, le parole:  «15  ottobre  2020»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

    b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) dopo il numero 16 e’ inserito il seguente: «16-bis  Articolo

87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

      2) il numero 18 e’ sostituito dal seguente: «18  Articolo  101,

comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

      3) dopo il numero 19 e’ inserito il seguente: «19-bis  Articolo

106  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

      4) dopo il numero 24 e’ inserito il seguente: «24-bis  Articolo

4  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;

      5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;

      6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:

        «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

        30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.

77»;

      7) dopo il numero 33 e’ inserito il seguente: «33-bis  Articolo

221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

      8) dopo il numero 34 e’ aggiunto il seguente: «34-bis  Articolo

35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

  4. All’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole: «del  comma  1,  primo  periodo,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dei commi 6 e 7».

In sostanza, la giustizia proseguirà secondo le modalità già stabilite con:

  • il deposito telematico degli atti;
  • il deposito telematico di note scritte («le sole istanze e conclusioni») per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;
  • la facoltà per il giudice di disporre la trattazione tramite udienza da remoto nel civile, sempre se non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;
  • la partecipazione alle udienze civili delle parti o dei difensori, su istanza dell’interessato, tramite collegamenti audiovisivi a distanza;
  • il giuramento del CTU tramite dichiarazione con firma digitale depositata nel fascicolo telematico.
  • la partecipazione in remoto alle udienze penali degli imputati in custodia cautelare in carcere e dei detenuti, nei casi in cui sia prevista la partecipazione a distanza e con il consenso delle parti.

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