21 Settembre 2020

Procura non valida, l’avvocato paga

Procura non valida, l’avvocato paga

L’ordinanza 18283/2020 emessa il 3 settembre dalla sesta sezione civile della Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a causa della procura non valida rilasciata dal difensore del ricorrente.

L’inammissibilità è così spiegata:

«Il ricorso è innanzitutto inammissibile perché allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; 2 luglio 2019, n. 17708; 5 novembre 2018, n. 28146; 11 ottobre 2018, n. 25177; 30 marzo 2018, n. 7940; 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070; 16 dicembre 2004, n. 23381).
La procura del presente ricorso è su foglio aggiunto al medesimo e contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità: il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di deferire e riferire giuramento nonché chiamare terzi in causa, proporre domanda di riassunzione, proporre appello. In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281)».

Dunque, poiché la responsabilità ricade esclusivamente sul legale del ricorrente, è quest’ultimo a dover sostenere tutte le spese di giudizio.

PROCURA NON VALIDA E RICORSO INAMMISSIBILE. NULLA È CAMBIATO DAL 1982

La decisione di considerare inammissibile un ricorso in caso di procura non valida non rappresenta una novità, come fa notare il presidente dell’Unione nazionale Camere civili, Antonio de Notaristefani, a Il Dubbio: «già nel 1982, quando io mi sono iscritto all’abo dei praticanti procuratori, se ne poteva fare esperienza: uno dei nostri tormenti consisteva nello spasmodico sforzo di racchiudere l’atto nel foglio uso bollo in modo che nelle ultime tre righe disponibili potesse iniziare la procura, che se integralmente riportata su un foglio spillato sarebbe stata ritenuta invalida. […] Non è cambiato nulla».

DIRITTO ALA GIUSTIZIA

Oltre all’onere economico per gli avvocati, questo tipo di decisione ha conseguenze anche sul diritto alla giustizia: «non si dimentichi mai che dietro un ricorso anche di legittimità può esserci un genitore a cui stano per sottrarre l’affidamento dei figli, un lavoratore licenziato che chiede di ottenere la reintegra o una persona sfrattata dalla casa in cui vive. La dimensione parallela del diritto formale in cui avvocati e giudici sono a volte rinchiusi non può far perdere quella della giustizia sostanziale attesa dai cittadini».

Linkiamo il testo all’ordinanza 18283/2020 della Cassazione.

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