C’è chi pensa che la deontologia forense si fermi sulla soglia dell’aula di udienza o, al massimo, alla porta dello studio. Errore. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 62 depositata il 25 febbraio 2026, ricorda che la toga “non si toglie mai”: anche il mancato pagamento dell’affitto dei locali dove si esercita la professione costituisce illecito disciplinare, con conseguenze tutt’altro che simboliche.
Il caso: morosità e tre mesi di sospensione
La vicenda arriva dalla Calabria. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva inflitto a un avvocato la sospensione dall’esercizio professionale per tre mesi, a causa del persistente inadempimento nel versare i canoni di locazione dell’immobile adibito a studio legale.
Il professionista non ci è stato e ha impugnato la sanzione davanti al CNF, giocando una carta apparentemente logica: la morosità verso il proprio locatore — sosteneva — è una vicenda privata, un inadempimento civilistico come tanti, del tutto estraneo all’esercizio dell’attività professionale. Come tale, non potrebbe fondare alcuna contestazione disciplinare.
La risposta del CNF: la correttezza è un abito, non una divisa
L’organo di vertice dell’avvocatura ha respinto la tesi difensiva, cogliendo l’occasione per fare il punto su una questione delicata: quando i fatti della vita privata del professionista possono varcare il confine e assumere rilievo deontologico?
La risposta dei giudici disciplinari è netta e poggia sulle norme che regolano la professione forense. Tra gli obblighi che gravano sull’avvocato spicca quello, generale, di correttezza: un dovere dalla portata volutamente ampia, che non si esaurisce nei rapporti con clienti, colleghi e magistrati, ma si estende alla sfera privata del professionista. L’avvocato, in altre parole, è tenuto a comportarsi correttamente sempre e in ogni relazione, perché dalla sua condotta complessiva dipendono il decoro e l’affidabilità dell’intera categoria.
Ne discende che anche un inadempimento “domestico” come il mancato pagamento della pigione dello studio — pur non toccando direttamente l’attività difensiva — integra una violazione disciplinarmente rilevante, idonea a giustificare l’applicazione di sanzioni. Nel caso di specie, appunto, tre mesi di sospensione.
La lezione (scomoda) per la categoria
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato ma che vale la pena rimarcare, perché tocca un nervo scoperto: il perimetro della responsabilità disciplinare non coincide con quello del mandato professionale. Debiti non onorati, condotte scorrette nei rapporti economici personali, comportamenti che gettano ombre sulla reputazione del singolo finiscono per riflettersi sull’immagine dell’avvocatura tutta — ed è proprio questo il bene che il sistema disciplinare intende proteggere.
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