L’ammissibilità di nuovi documenti in appello è possibile, come dimostra l’ordinanza n. 8441 del 4 maggio 2020 della Corte di Cassazione.
L’ammissibilità dei nuovi documenti è però vincolata alla loro indispensabilità.
AMMISSIBILITÀ DI NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO E INDISPENSABILITÀ
Oggetto dell’ordinanza è il caso che ha visto come protagonista una società condannata a pagare 139.520,34 € all’INPS per mancati tributi relativi a contratti di formazione e di lavoro per i quali aveva goduto di sgravi statali.
La condanna avviene in secondo grado da parte della Corte di Appello di Roma.
La società decide di ricorrere in Cassazione sostenendo che la condanna violi l’art.2697 c.c. e gli artt. 115 e 421 c.p.c. poiché la corte territoriale:
- – ha ritenuto inammissibile una nota informativa della provincia di Roma che la società aveva presentato in appello al fine di contestare le conclusioni alle quali era giunta la precedente CTU.
- – non ha considerato il risultati del supplemento di perizia in cui importo doveva risultare minore rispetto ai 139.520,34 €.
La Cassazione dà ragione alla società.
In merito ai nuovi documenti in appello, spiega che:
- – la loro ammissibilità deve essere valutata in base alla loro indispensabilità ai fini della decisione,
- – va considerata la loro potenziale idoneità dimostrativa in relazione al thema probandum e tenendo conto dello sviluppo dell’intero processo.
Nel caso in questione, la nota della provincia risultava essere chiaramente rilevante ai fini della decisione e idonea a ridurre l’importo da pagare.
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