25 Maggio 2020

ammissibilità di nuovi documenti in appello

Ammissibilità di nuovi documenti in appello

L’ammissibilità di nuovi documenti in appello è possibile, come dimostra l’ordinanza n. 8441 del 4 maggio 2020 della Corte di Cassazione.

L’ammissibilità dei nuovi documenti è però vincolata alla loro indispensabilità.

AMMISSIBILITÀ DI NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO E INDISPENSABILITÀ

Oggetto dell’ordinanza è il caso che ha visto come protagonista una società condannata a pagare 139.520,34 € all’INPS per mancati tributi relativi a contratti di formazione e di lavoro per i quali aveva goduto di sgravi statali.

La condanna avviene in secondo grado da parte della Corte di Appello di Roma.

La società decide di ricorrere in Cassazione sostenendo che la condanna violi l’art.2697 c.c. e gli artt. 115 e 421 c.p.c. poiché la corte territoriale:

  • – ha ritenuto inammissibile una nota informativa della provincia di Roma che la società aveva presentato in appello al fine di contestare le conclusioni alle quali era giunta la precedente CTU.
  • – non ha considerato il risultati del supplemento di perizia in cui importo doveva risultare minore rispetto ai 139.520,34 €.

La Cassazione dà ragione alla società.

In merito ai nuovi documenti in appello, spiega che:

  • – la loro ammissibilità deve essere valutata in base alla loro indispensabilità ai fini della decisione,
  • – va considerata la loro potenziale idoneità dimostrativa in relazione al thema probandum e tenendo conto dello sviluppo dell’intero processo.

Nel caso in questione, la nota della provincia risultava essere chiaramente rilevante ai fini della decisione e idonea a ridurre l’importo da pagare

Servicematica potenzia l’infrastruttura informatica degli studi legali. Scopri i nostri prodotti

———

LEGGI ANCHE:

D.L. “Rilancio”: nuove assunzioni nella Giustizia italiana

Smart working: l’accesso da remoto ai registri della cancelleria


LEGGI ANCHE

obbligo formativo - servicematica

Obbligo formativo. L’esonero ha valore retroattivo

Un avvocato diventa oggetto di un procedimento disciplinare da parte del COA di riferimento per non aver rispettato l’obbligo formativo nel trienni 2008/2010, come previsto…

prestiti cassa forense

Cassa Forense, prestiti agli avvocati: 2,5 milioni per gli iscritti

Cassa Forense ha deciso di stanziare 2,5 milioni di euro per la Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, gestito dal MCC (Mediocredito…

indirizzo pec errato

Indirizzo PEC errato e notifica in rinnovazione nulla

Inviare una notifica a un indirizzo PEC errato non è mai una buona idea, pertanto vi invitiamo a controllare sempre l’esattezza dei dati in vostro…

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto