Niente esame solo per chi è regolarmente abilitato in un paese UE
Lo scorso 31 maggio, il Ministero della Giustizia elabora il provvedimento prot.n. 0042043. La volontà è di fornire importanti chiarimenti sui requisiti di validità dei titoli professionali stranieri di Avvocato. In particolare, nel provvedimento si dedica specifica attenzione alla qualifica di Avokat -rumeno- e di Abogado -spagnolo.
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Il titolo di Avokat (rumeno) e Abogado (spagnolo) è valido in Italia?
Si tende a fare spesso confusione in merito alla validità che, in territorio italiano, possono avere i titoli di Avvocato acquisiti all’estero. Dunque, proprio al fine di fornire chiarimenti sui requisiti considerati necessari, nasce il recentissimo provvedimento (prot.n. 0042043) ad opera del Ministero della Giustizia. In particolare, in esso si fa riferimento e si fa luce sul titolo di avvocato rumeno (Avokat) e spagnolo (Abogado).
Innanzitutto, sul titolo rumeno di avokat, il provvedimento del 31 maggio precisa che esiste un’unica autorità che può verificarne la validità. Stiamo parlando della Unionea Nationala a Barouilor din Romania (U.N.B.R.): condizione sine qua non per la pratica nel territorio italiano. Dunque, senza questa abilitazione regolare nel proprio paese, nemmeno l’eventuale pratica triennale condotta in Italia conta alcunché.
Invece, in merito al titolo di Abogado spagnolo, non basta il riconoscimento da parte dell’autorità dello Stato. Infatti, per chi si è laureato e ha richiesto l’omologa del titolo entro il 31/10/2011 sono necessarie le attestazioni ufficiali dello stato. Invece, chi si è laureato dopo questa data deve fornire la documentazione dettagliata dell’intero percorso di ottenimento del titolo (università+ master+ esame).
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