Un avvocato ricorre al CNF dopo che il COA l’ha ritenuto responsabile della violazione degli articoli 6 e 27 del codice deontologico per avere, durante una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, inviato una lettera alla controparte senza contattarne i difensori. Con la lettera, l’avvocato intimava il pagamento di una somma.
Il CNF rigetta l’impugnazione. Secondo il Consiglio l’avvocato non risultava titolare di un effettivo diritto di credito. In ogni caso, il fatto di aver contattato direttamente la controparte, e non i suoi legali, va contro il principio secondo cui un legale deve sempre mantenere una condotta basata sulla correttezza e sulla lealtà.
IL RICORSO IN CASSAZIONE
L’Avvocato ricorre allora in Cassazione e porta i seguenti motivi:
– il procedimento disciplinare sarebbe nullo, perché è mancata la fase di audizione e di ascolto dell’avvocato;
– il procedimento avrebbe violato il principio d’immediatezza: il COA si è attivato dopo 4 anni dalla segnalazione e la sentenza del CNF è giunta dopo 4 anni dall’udienza di discussione;
– il CNF non avrebbe tenuto conto che la lettera era volta a tutelare la posizione di creditore dell’avvocato e ad evitare la prescrizione del proprio diritto di credito.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Con la sentenza n. 13167/2021 la Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondati tutti e 3 i motivi.
– Il primo motivo è infondato perché il procedimento si è svolto secondo il R.D n. 37/1934 per cui “la giurisprudenza di legittimità esclude il diritto dell’incolpato a essere ascoltato nella fase delle indagini conoscitive preliminari all’emissione del provvedimento di citazione a giudizio” data la natura amministrativa del procedimento;
– il secondo motivo è infondato, perché la celerità nel procedimento amministrativo indicata dall’art. 2 della legge n. 241/1990 non è applicabile ai procedimenti davanti al CNF, che ha natura giurisdizionale;
– il terzo motivo è infondato. Una corrispondenza diretta con la controparte è permessa solo nei casi eccezionali specificamente previsti dal Codice Deontologico. Il caso in questione non ricade tra questi.
Il COA ha accertato la violazione del divieto da parte dell’avvocato. Ed è assolutamente irrilevante la natura personale dell’invio della lettera, nonché il fatto che il difensore della controparte fosse a conoscenza del contenuto e delle finalità della stessa.
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