Nel Supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 29.9.2020 contiene la ripubblicazione del testo del decreto-legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione n. 120/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, corredato delle relative note. L’art. 28 del predetto decreto-legge (al quale la legge di conversione non ha apportato modifiche) ha introdotto significative novità in materia di notificazioni telematiche, riformando gli artt. 16, commi 12 e 13, e 16 ter d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012).
In particolare, i commi 12 e 13 dell’art. 16 (rubricato Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica) d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012) oggi recitano:
“12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.
13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16 ter, comma 1 ter.”
L’art. 16 ter (rubricato Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012) oggi recita:
“1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 bis , 6 quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1 ter si applicano anche alla giustizia amministrativa.
1 ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.”
Il comma 1 ter dell’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012) è di immediata applicazione (ex art. 28 comma 2 n. 76/2020).
L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è oggi pubblico elenco ai fini della validità delle notifiche telematiche ex art. 3 bis l. n. 53/1994
Ai fini della validità della notifica, l’art. 3 bis l. n. 53/1994 stabilisce che, per effettuare una notifica telematica, l’avvocato deve utilizzare una casella di posta elettronica risultante da un “pubblico elenco” e che anche l’indirizzo PEC del destinatario risulti da tale elenco.
L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ad accesso libero in cui si trovano quasi tutte le PEC delle PP.AA., da tempo non era più legalmente utilizzabile ai fini delle notifiche telematiche. In particolare, dal 19.8.2014 non era più un “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni telematiche l’IPA, previsto dall’art. 6 ter CAD (e già dall’art. 57 bis CAD), realizzato e gestito dall’AgID, il quale costituisce l’archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi. Per effetto di modifiche legislative succedutesi nel tempo, l’IPA è stato in passato un “pubblico elenco” ai fini della validità delle notifiche telematiche dal 15.12.2013 al 18.8.2014.
Grazie al c.d. “decreto semplificazioni”, IPA è tornato a essere un “pubblico elenco” ai fini della validità delle notifiche telematiche alle PP.AA. Come già accennato, il comma 1 ter dell’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012) prevede oggi che, in caso di mancata indicazione nel predetto registro PP.AA., la notificazione alle PP.AA. degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale (in caso di più domicili, alla p.e.c. primaria) indicato nell’IPA.
Infatti, l’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012), attualmente, stabilisce che, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, sono “pubblici elenchi” dai quali possono essere attinti gli indirizzi p.e.c. dei destinatari delle notifiche telematiche quelli previsti dalle seguenti norme:
- art. 6 bis d. lgs n. 82/2005 (“CAD”) (rubricato Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), il quale prevede la istituzione di un pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero dello sviluppo economico;
- art. 6 quater CAD (rubricato Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese), che non risulta essere stato ancora istituito;
- art. 62 CAD (rubricato Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR), non ancora istituito. Al completamento dell’ANPR di cui all’art. 62, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’elenco di cui all’art. 6 quater CAD nell’ANPR;
- art. 16 comma 12 d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012), il quale prevede la istituzione di un registro, formato dal Ministero della giustizia, contenente gli indirizzi di PEC delle PP.AA., consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati;
- art. 16 comma 6 d.l. n. 185/2008 (conv. con modif. dalla l. n. 2/2009) ovvero il Registro delle Imprese;
- il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della giustizia, il quale contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni;
- art. 6 ter CAD (rubricato Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi), realizzato e gestito dall’AgID, ma solo in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012) dell’indirizzo di PEC della PA.
Con le nuove disposizioni, da un lato, la PA può inserire in tale Registro gli indirizzi PEC di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire comunicazioni o notificazioni telematiche in caso di obbligo di notifica presso questi degli atti introduttivi di giudizio per specifiche materie ovvero di autonoma capacità o legittimazione processuale; dall’altro, per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le PP.AA. possono comunicare in una speciale sezione dello stesso elenco ulteriori indirizzi PEC di specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.
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Avvocato Ione Ferranti
Avvocato dal 1998, nel 2004 ha fondato lo Studio legale Ferranti a Roma. Autrice di numerose pubblicazioni fin dal 1996. Dal 1998 al 2016 ha collaborato con il Prof. Nicola Picardi all’aggiornamento del commento di alcuni articoli del Codice di Procedura Civile, edito dalla Giuffré Editore nella Collana "Le fonti del diritto italiano".
Nel 2008/2009 ha vinto una procedura di selezione per una docenza a contratto indetta dall’Università di Perugia, dove ha insegnato diritto dell’Unione Europea. Pubblica periodicamente anche articoli in materia di giustizia digitale, IT/IP e processi telematici
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