Il Decreto Ristori D.L. n. 137/2020 contiene alcune misure volte a rafforzare la digitalizzazione della Giustizia. L’obiettivo è limitare i rischi di contagio fra gli operatori del settore e al contempo garantire la prosecuzione delle attività all’interno di disposizioni più restrittive in fatto di mobilità e assembramenti.
Le novità introdotte dal decreto varranno fintantoché permane lo stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021.
DEPOSITO TELEMATICO TRAMITE IL PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO E TRAMITE PEC
Il D.L. Ristori permette il deposito telematico di memorie, documenti e istanze (art. 415-bis, comma 3, c.p.p.) tramite il portale del processo penale telematico.
Il deposito riguarda quei documenti che l’indagato può presentare entro i 20 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il deposito tramite il portale del processo penale telematico risulta eseguito nel momento in cui il sistema ministeriale produce la ricevuta di accettazione.
È possibile che ulteriori disposizioni ministeriali estendano il deposito telematico anche ad altri tipi di atti. Nel mentre, per questi è permesso il deposito tramite PEC.
Il deposito ha pieno valore legale e deve essere effettuato verso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari inseriti nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Il provvedimento conterrà anche le indicazioni sui formati degli atti e sulle corrette modalità di invio.
Una volta inviato il deposito tramite PEC, è compito del personale di segreteria annotare la data di ricezione nel registro e inserire l’atto nel relativo fascicolo telematico.
LE UDIENZE DA REMOTO
Lo scorso 2 novembre è stato pubblicato il provvedimento del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, in cui si indicano gli strumenti validi per le udienze da remoto civili, penali e per le indagini preliminari.
Per le udienze civili, come indicato nel DL n. 34/2020, art.2, lettere c) e d), e art. 221, commi 6 e 7,i collegamenti da utilizzare sono MVC2 o MVC3:
- “MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell’Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che detiene in via esclusiva le chiavi di accesso ai log di sessione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea, allo stato, di 9 di essi;
- MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo in data center dell’Amministrazione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi”.
Per le udienze penali e gli atti delle indagini preliminari valgono i due collegamenti già citati, nonché i collegamenti MVC0 e MVC1:
- “MVC0: servizio di videoconferenza in via di dismissione dal 31.12.2019 e reso alle medesime condizioni della MVC1 su piattaforma di gestione AVAYA – Equinox, ma con sistema di codifica e decodifica basato su tecnologia Lifesize degli apparati del contratto Lutech s.p.a. e con gli stessi limiti descritti al punto b);
- MVC1: servizio basato su piattaforma AVAYA-Equinox, che consente il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato, realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata, sistema di gestione e controllo su infrastruttura dell’Amministrazione e con il limite massimo di 75 procedimenti contemporanei, per un numero complessivo massimo di 360 aule/sale collegabili tra loro e con la possibilità di visibilità reciproca fino a 20 aule/sale”.
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