Cosa succede se un avvocato non riesce a partecipare all’udienza camerale perché non è in grado di collegarsi telematicamente? Può essere sostituito? Se sì, viene forse leso il diritto di difesa?
IL CASO
Un Tribunale rigetta un’istanza per la concessione della detenzione domiciliare. Il richiedente ricorre e chiede l’annullamento della decisione sostenendo la violazione degli articoli 178 lett. c) e 179 del codice di procedura penale.
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha sbagliato nel nominare un difensore d’ufficio durante l’udienza di trattazione a causa dell’assenza del suo difensore di fiducia, impossibilitato a connettersi telematicamente.
IL DIRITTO DI DIFESA E LA PRESENZA INDISPENSABILE DELL’AVVOCATO
Cosa dicono gli articoli citati dal ricorrente?
L’art. 178 c.p.p lett. c) indica che è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni che riguardano “l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.“
L’art. 179 c.p.p. invece indica che:
“1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.”
A partire da questi presupposti, la Corte di Cassazione accetta il ricorso.
Il procedimento di esecuzione e quello di sorveglianza sono infatti regolati dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. Pertanto, “la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria con la conseguenza che l’eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d’ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.”
Nel caso delle udienza camerali, il pubblico ministero e il difensore sono considerate figure indispensabili al garantire rispetto del diritto di difesa, anche se non vi è una disciplina specifica su questo tema. Il Tribunale in questione però non ha considerato questo elemento, data la natura camerale del procedimento.
Il Tribunale ha dunque sbagliato a nominare un difensore d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia. L’inevitabile conseguenza è l’annullamento dell’ordinanza e il rinvio a un nuovo giudizio.
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