8 Settembre 2026 - Grandi piattaforme

Social e algoritmi: dall’Australia una lezione di effettività per il diritto europeo

Canberra obbliga le piattaforme a chiedere all'utente quale feed vuole. In Europa quella scelta è già prevista dal DSA, ma resta sepolta nelle impostazioni

8 settembre 2026 – Il Governo australiano ha presentato “My Feed, My Way”, misura inserita nella bozza di Digital Duty of Care. Le piattaforme dovranno notificare a tutti gli utenti, nuovi e già iscritti, come funziona il loro feed e far scegliere l’impostazione predefinita: contenuti selezionati dall’algoritmo oppure contenuti dei soli account seguiti. Le sanzioni arrivano a 109,2 milioni di dollari australiani, applicate dall’eSafety Commissioner, e il perimetro comprende anche videogiochi, app e chatbot, tenuti a proteggere gli under 18 dalle funzionalità di progettazione che incidono sui comportamenti.

Nulla di nuovo, sul piano del principio

Per il giurista europeo la novità non sta nel contenuto del diritto. L’art. 38 del Regolamento (UE) 2022/2065 impone già alle piattaforme di dimensioni molto grandi che utilizzano sistemi di raccomandazione di offrire almeno un’opzione non fondata sulla profilazione; l’art. 27 obbliga a spiegarne i parametri principali in linguaggio chiaro. La differenza sta altrove: il DSA riconosce una facoltà che l’utente deve andare a cercare, la proposta australiana gliela sottopone come scelta.

«È la distinzione tra un diritto previsto e un diritto realmente esercitabile – osserva Marco Martorana, presidente di ASSOdata e avvocato esperto di protezione dei dati personali –. L’opzione europea esiste, ma è collocata in menu che quasi nessuno consulta e che in molti casi occorre riattivare a ogni accesso. Sappiamo bene, anche dalla letteratura consumeristica, che l’impostazione predefinita determina il comportamento della quasi totalità degli utenti. Intervenire sul default significa quindi incidere sull’effettività della tutela, non sulla sua enunciazione».

Dal contenuto illecito al design del servizio

Il dato più rilevante per la pratica è che la Commissione europea tratta ormai l’architettura delle piattaforme come autonomo oggetto di vigilanza. Il 6 febbraio 2026 sono stati notificati a TikTok rilievi preliminari di violazione del DSA per l’addictive design — scorrimento infinito, riproduzione automatica, notifiche push, raccomandazione fortemente personalizzata — e il 10 luglio 2026 rilievi analoghi hanno riguardato Meta per Instagram e Facebook. Non si contestano contenuti illeciti, ma l’inadeguata valutazione e mitigazione dei rischi sistemici ai sensi degli artt. 34 e 35 DSA. Si tratta di rilievi preliminari, che non pregiudicano l’esito finale; l’eventuale decisione di non conformità può comportare sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo. Nella stessa direzione va il Digital Fairness Act, atteso in proposta entro fine anno.

«Quando l’utente è un minore la questione cambia natura – aggiunge Martorana, che è anche Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Lucca –. Occorre chiedersi quale obiettivo l’algoritmo sia chiamato a ottimizzare: la massimizzazione del tempo di permanenza non può essere l’unico parametro di progettazione. Safety by design e privacy by design significano esattamente questo, incorporare la tutela nell’architettura del servizio anziché aggiungerla quando il danno si è prodotto».

Il fronte italiano

Sull’accertamento dell’età l’Italia dispone già di regole operative: la delibera AGCOM n. 96/25/CONS, adottata in attuazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023 conv. l. n. 159/2023, fonda il sistema sul criterio della doppia anonimia, con verifica affidata a un certificatore terzo e trasmissione alla piattaforma della sola prova del requisito anagrafico. Un modello coerente con i principi della Dichiarazione 1/2025 dell’EDPB sulla garanzia dell’età. Resta invece all’esame del Senato il disegno di legge n. 1136 (Mennuni-Madia), che fissa in quindici anni la soglia per l’apertura autonoma di account social e innalza da quattordici a sedici anni l’età per il consenso al trattamento dei dati.

«La tutela dei minori non può però tradursi in identificazione generalizzata degli utenti – conclude Martorana –. I sistemi di verifica devono essere efficaci ma proporzionati, costruiti sul principio di minimizzazione. Non siamo chiamati a scegliere tra minori non protetti e cittadini permanentemente identificati».

Cosa cambia per chi esercita la professione

Il baricentro della responsabilità si sposta dal contenuto pubblicato all’architettura del servizio. Per chi assiste fornitori digitali significa nuove attenzioni nella redazione delle condizioni generali, nella documentazione delle valutazioni di rischio e nella progettazione delle interfacce di scelta. Per chi opera sul versante della tutela, il difetto di progettazione diventa un argomento spendibile in sede risarcitoria.

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