Covid: arriva la proroga per lo stato di emergenza ora fino a marzo 2022
Il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi dà il via libera al decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza. Come da bozza del provvedimento, si evince che lo stato di emergenza, a due anni dalla dichiarazione del 31 gennaio 2020, viene ora prorogato fino al 31 marzo 2021. È un’azione legittima? Vediamolo assieme.
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Iniziamo leggendo quanto emerge dal comma 1 dell’art. 1 del sopracitato decreto:
“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.”
Comunque, il Consiglio non è stato convocato solo per decidere sulla proroga, ma anche per affrontare importanti questioni sempre riguardo la pandemia. Ora, c’è un nuovo problema: la variante Omicron. Infatti, secondo il Ministro Speranza la lotta al Covid non è ancora finita.
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Poi, c’è Maria van Kerkhove che invita ad agire in fretta contro la diffusione delle varianti. La responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’Oms parla della nuova diffusione dei contagi come di un vero e proprio “tsunami”.
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Quindi, come si cerca di arginare e sconfiggere una volta per tutte questo straziante problema? Ecco le soluzioni adottate:
- Si stanziano fondi per allestire una struttura militare idonea alla conservazione e allo stoccaggio delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali;
- Il generale Francesco Paolo Figliuolo è nominato alla guida del Comando operativo di vertice interforze (Covi) e resta Commissario fino al 31 marzo 2022;
- Disponibili Test antigenici a prezzi calmierati o gratuiti fino alla fine dell’emergenza. Dunque, si prorogano le relative disposizioni di legge che contemplano questa misura;
- Prorogate anche le misure sui lavoratori fragili che possono optare per lo smart working e sui congedi parentali per i genitori di figli in quarantena o positivi al Covid;
- Restrizioni per chi viene dall’estero e non è vaccinato;
- Nessuna disposizione per quanto riguarda l’obbligo delle mascherine, anche se c’è pressing sulla questione.
La proroga dello stato di eccezionalità è lecita? Cosa dice la Costituzione?
Si è detto che lo stato di emergenza può avere una durata massima di 24 mesi. In effetti, il comma 3 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018, che contiene il “Codice della protezione civile” prevede che:
“La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.”
Stando alla lettera della legge, lo stato di emergenza non sarebbe prorogabile dopo il 31 gennaio 2022. Infatti, in tale giornata scadono i 24 mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020. Ossia, il giorno da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza per la prima volta.
Tuttavia, si noti che la legge che contiene il Codice della protezione civile non vieta di dichiarare uno stato di emergenza ex novo. Inoltre, il decreto legislativo n. 1/2018 è una norma di rango ordinario che può essere modificata da un’altra legge successiva, sempre di rango ordinario. Di conseguenza, permetterebbe di prorogare lo stato di emergenza.
Però, un limite è insito nella legge stessa: infatti, non si può parlare di emergenza se un evento si prolunga eccessivamente nel tempo. A tal proposito, il costituzionalista Cesare Pinelli afferma che anche se è vero che il Codice della protezione civile non vieta la dichiarazione ex novo dello stato di emergenza, è però altrettanto vero che il fine di questa legge è di delimitare lo stato di emergenza in un preciso arco temporale.
Quindi, l’ipotesi di una legge con conseguente coinvolgimento del Parlamento che modifica una legge precedente è decisamente più accettabile. Invece, l’altra ipotesi contemplata dall’art. 24 comma 1 lettera c, affidava il potere decisionale al Consiglio dei Ministri in carica. Questo anche su proposte del PdC e su richiesta dei Presidenti di Regioni e province autonome.
Si ricordi che è avvenuta allo stesso modo proprio l’entrata in vigore del Codice della protezione civile. Questa ha modificato l’originario termine di durata dello stato di emergenza di 180 giorni, prorogabili altri 180.
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