17 Settembre 2020 -

Scambio e deposito delle note scritte. La loro assenza equivale alla mancata comparizione

Il D.L. Cura Italia (n. 18/2020) contiene misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese con l’obiettivo di limitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Alcune di queste misure hanno toccato la Giustizia, in particolare quelle indicate negli art. 83, 84 e 85. Un esempio è il comma 7, lett h), dell’art.83 che ha concesso ai…

Il D.L. Cura Italia (n. 18/2020) contiene misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese con l’obiettivo di limitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19.
Alcune di queste misure hanno toccato la Giustizia, in particolare quelle indicate negli art. 83, 84 e 85.
Un esempio è il comma 7, lett h), dell’art.83 che ha concesso ai capi degli uffici giudiziari la facoltà di far svolgere le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti attraverso il solo scambio e il deposito telematico delle note scritte contenenti istanze e conclusioni.

E se i difensori non procedono allo scambio e al deposito delle note scritte?

IL CASO

I legali di una banca si appellano alla Corte d’Appello di Napoli, ma non presentandosi all’udienza di comparizione e trattazione, il procedimento viene rinviato e una nuova udienza viene fissata al 19 maggio 2020, ancora in emergenza COVID.

Nel frattempo, il Presidente della Sezione si allinea a quanto stabilito dal D.L. Cura Italia e dispone che la seconda udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lett. h).
Le parti avrebbero dunque dovuto scambiarsi e depositare telematicamente le note scritte con istanze, conclusioni e la prova dell’avvenuto invio alle controparti tramite PEC ma, nonostante fossero stati avvisati, i legali dell’appellante non hanno provveduto in tal senso.

NOTE SCRITTE E COMPARIZIONE FISICA

Nella sentenza n. 2151/2020, la Corte d’Appello di Napoli spiega che le note scritte rappresentano un «eccezionale surrogato della comparizione fisica dei difensori delle parti all’udienza tenuta dal giudice».  Se queste non vengono presentate, non significa che l’udienza non sia stata svolta, ma la loro assenza equivale alla mancata comparizione delle parti all’udienza  (art. 348, comma 2, c.p.c.).

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione in modo veloce, sicuro ed efficiente? Scopri i nostri prodotti.

———

LEGGI ANCHE:

Tempestività della notifica: c’è tempo fino alle 24 dell’ultimo giorno

Durata dell’udienza: se breve, l’avvocato può non essere pagato?


LEGGI ANCHE

Più innovazione nell’UE grazie a sette nuove proposte di fabbriche di IA

L'UE è ora più vicina alla fondazione, nei primi mesi del 2025, delle prime fabbriche di IA, come annunciato negli orientamenti politici della Presidente della…

Intelligenza artificiale, Nordio: “Fondamentale governarne bene l’uso”

Lo ha detto il Ministro della Giustizia nel suo intervento di saluto all'evento collaterale del G7 a presidenza italiana

Congresso ANM, discorso del Presidente COA Greco: critiche e sostegno per una giustizia umana e indipendente

Il Presidente del Coa, Dario Greco, nel suo discorso al 36° Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, inizialmente si è rivolto agli avvocati in tutto il…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto