Il D.L. Cura Italia (n. 18/2020) contiene misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese con l’obiettivo di limitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19.
Alcune di queste misure hanno toccato la Giustizia, in particolare quelle indicate negli art. 83, 84 e 85.
Un esempio è il comma 7, lett h), dell’art.83 che ha concesso ai capi degli uffici giudiziari la facoltà di far svolgere le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti attraverso il solo scambio e il deposito telematico delle note scritte contenenti istanze e conclusioni.
E se i difensori non procedono allo scambio e al deposito delle note scritte?
IL CASO
I legali di una banca si appellano alla Corte d’Appello di Napoli, ma non presentandosi all’udienza di comparizione e trattazione, il procedimento viene rinviato e una nuova udienza viene fissata al 19 maggio 2020, ancora in emergenza COVID.
Nel frattempo, il Presidente della Sezione si allinea a quanto stabilito dal D.L. Cura Italia e dispone che la seconda udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lett. h).
Le parti avrebbero dunque dovuto scambiarsi e depositare telematicamente le note scritte con istanze, conclusioni e la prova dell’avvenuto invio alle controparti tramite PEC ma, nonostante fossero stati avvisati, i legali dell’appellante non hanno provveduto in tal senso.
NOTE SCRITTE E COMPARIZIONE FISICA
Nella sentenza n. 2151/2020, la Corte d’Appello di Napoli spiega che le note scritte rappresentano un «eccezionale surrogato della comparizione fisica dei difensori delle parti all’udienza tenuta dal giudice». Se queste non vengono presentate, non significa che l’udienza non sia stata svolta, ma la loro assenza equivale alla mancata comparizione delle parti all’udienza (art. 348, comma 2, c.p.c.).
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