Come richiedere la residenza virtuale, collegamento tra territorio e soggetti senza fissa dimora
La residenza virtuale assicura un collegamento tra il territorio e i soggetti, qualora questi ultimi si trovino in condizioni particolari. Ovvero, quelle persone che per scelta o difficoltà economiche si trovano in uno stato di senza fissa dimora. La residenza virtuale permette di rintracciare e dare a queste persone i diritti che spettano loro.
Residenza virtuale: cos’è e come richiederla ai sensi della Legge
Innanzitutto, ricordiamo che la Legge n. 1228/1954 stabilisce che l’iscrizione all’anagrafe del Comune è un diritto soggettivo. Quindi, esso spetta a tutti i cittadini che ne abbiano facoltà. Di conseguenza, ogni Comune ha l’obbligo di tenere l’anagrafe della popolazione residente e di registrare anche le posizioni di coloro che sono senza fissa dimora lì domiciliate.
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A loro volta, ogni domiciliato ha l’obbligo di registrarsi al proprio comune e di comunicare ogni suo cambiamento, come il trasferimento (art. 2). A questo punto, la Circolare Istat n. 29/1992 stabilisce che quando il Comune riceve un’iscrizione anagrafica da senza fissa dimora dovrà provvedere ad attribuire loro una residenza in via fittizia. Ossia, una residenza che non esiste ma che ha comunque un valore giuridico.
A cosa serve questa residenza in via fittizia? Si tratta di una soluzione indispensabile per la richiesta di documenti come carta d’identità, permesso di soggiorno e tessera sanitaria. Se tale soluzione non viene riconosciuta, il Comune viola importanti diritti e doveri di rango costituzionale come:
- Il dovere di solidarietà politica, economica e sociale;
- Diritto all’uguaglianza formale e sostanziale;
- Lavoro;
- Libertà personale;
- Inviolabilità del domicilio;
- Libertà di fissare la propria residenza nel territorio dello Stato;
- Difesa in giudizio;
- Salute, assistenza e previdenza sociale;
- Voto.
Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e residenza virtuale
Successivamente, la Legge del 15 luglio 2009 n. 94 modifica l’art. 2 della Legge n. 1228/1954. Con essa si istituisce presso il Ministero dell’Interno il Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Questo funziona attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA.
Tale sistema viene tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici. Nello specifico, solo il Ministero accede in via esclusiva a tale registro. E, lo fa attraverso un’apposita funzione di ricerca col fine di tenere e conservare il registro.
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