10 Ottobre 2019

prestazioni lavorative gratuite

La pubblica amministrazione ha il diritto di richiedere prestazioni lavorative gratuite ai professionisti?

Con la sentenza 11411/2019 del 30 settembre, il TAR del Lazio ha stabilito che la pubblica amministrazione ha il diritto di richiedere prestazioni lavorative gratuite ai professionisti, a patto che vengano rispettati alcuni criteri.

La sentenza si rifà a un bando pubblicato lo scorso febbraio dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze.

Il Ministero cercava un professionista altamente qualificato che potesse offrire la propria consulenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati e intermediari finanziari, nazionale ed europeo.
La collaborazione proposta era di tipo occasionale e su base biennale. Non prevedeva alcun rinnovo, bensì il diritto di recedere in qualsiasi momento (con preavviso di 30 giorni) da parte del professionista, a patto che egli concludesse eventuali studi già iniziati.

Tutto ciò a titolo gratuito.

Alla pubblicazione del bando è seguita un’ondata di perplessità da parte di diverse associazioni professionali, confluite nel ricorso da parte di un avvocato che ne ha chiesto l’annullamento.
Tra le motivazioni, anche la violazione del diritto all’equo compenso.
A sostegno di quest’ultimo punto concorreva una precedente sentenza emessa dal TAR della Campania che dichiarava illegittime richieste simili. 

I rapporti professionali tra Pubblica Amministrazione e professionisti sono regolati dall’art. 7 del Dlgs 165/2001, dove vengono indicati i presupposti, le modalità e gli obblighi da rispettare.

Perché il TAR del Lazio ha considerato ammissibile la richiesta di prestazioni lavorative gratuite

Principalmente per via delle condizioni alle quali la prestazione è stata richiesta.
In particolare:

– la sua natura occasionale, anche se nell’arco di un biennio, non la fa rientrare nell’ambito del lavoro autonomo;
– la mancanza di una selezione e di una graduatoria finale, nonché l’assenza di un numero ben definito di incarichi, del loro oggetto e della loro consistenza, non la fa rientrare nell’ambito degli appalti;
– la possibilità, per il professionista, di recedere in ogni momento;
– l’accrescimento professionale derivante dalla collaborazione permette al professionista di arricchire il proprio curriculum.

In via generale, il TAR del Lazio ha stabilito che la pubblica amministrazione ha il diritto di richiedere prestazioni lavorative gratuite ai professionisti quando queste offrano condizioni flessibili e vantaggi in termini di arricchimento professionale.

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