Un documento depositato nel fascicolo processuale non basta a dimostrare l’avvenuta notifica se privo dell’attestazione di conformità. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di Padova con la sentenza n. 237/1/2025, accogliendo il ricorso di un contribuente contro un’intimazione di pagamento fondata su atti presupposti non certificati.
La questione nasce dall’applicazione dell’articolo 25-bis del Dlgs 546/92, come modificato dal Dlgs 220/2023, che impone al difensore di attestare la conformità della copia informatica agli originali cartacei. Una previsione che, in mancanza di attestazione, rende inutilizzabili i documenti depositati.
Il legislatore è intervenuto con il Dlgs 81/2025, chiarendo che è sufficiente l’attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore, e non necessariamente all’originale. Resta però il nodo applicativo per i ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della riforma.
La giurisprudenza non è univoca: la Corte di giustizia tributaria di Salerno (sentenza n. 2685/5/2025) si è allineata all’orientamento di Padova, mentre quella di Bergamo (sentenza 304/2025) ha ritenuto che l’inutilizzabilità dei documenti non scatti se la conformità non viene espressamente disconosciuta dalla controparte.
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