La corrispondenza tra avvocati espressamente qualificata come riservata non può essere prodotta né riferita in giudizio, indipendentemente dal contenuto. Lo stesso vale per le comunicazioni contenenti proposte transattive, anche in assenza di una clausola di riservatezza. A stabilirlo è l’art. 48 del Codice Deontologico Forense, una norma che tutela il corretto svolgimento della professione e che, salvo eccezioni specifiche, prevale persino sul dovere di difesa.
A ribadire questo principio è la sentenza n. 356 del 7 ottobre 2024 del Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), che conferma la centralità dell’obbligo deontologico rispetto alle strategie processuali degli avvocati. Un vincolo etico e professionale che rafforza la riservatezza e la lealtà nei rapporti tra colleghi, garantendo la correttezza dell’attività forense.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Cassazione: responsabilità del venditore per vizi non riconoscibili dell’autovettura
La Corte ha stabilito che, quando il vizio dell'autovettura non è facilmente riconoscibile, come nel caso della rottura del volano, grava sul venditore una presunzione…
Il diritto a difendersi può prevalere sul diritto alla tutela dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR.
UCPI, giustizia senza controllo: “le valutazioni sui magistrati sono una farsa”
L’Unione Camere Penali attacca il sistema di autovalutazione della magistratura: “Tutti promossi, nessun controllo reale. Le correnti condizionano le carriere, serve il coinvolgimento vero di…

