La corrispondenza tra avvocati espressamente qualificata come riservata non può essere prodotta né riferita in giudizio, indipendentemente dal contenuto. Lo stesso vale per le comunicazioni contenenti proposte transattive, anche in assenza di una clausola di riservatezza. A stabilirlo è l’art. 48 del Codice Deontologico Forense, una norma che tutela il corretto svolgimento della professione e che, salvo eccezioni specifiche, prevale persino sul dovere di difesa.
A ribadire questo principio è la sentenza n. 356 del 7 ottobre 2024 del Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), che conferma la centralità dell’obbligo deontologico rispetto alle strategie processuali degli avvocati. Un vincolo etico e professionale che rafforza la riservatezza e la lealtà nei rapporti tra colleghi, garantendo la correttezza dell’attività forense.
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