Praticanti Avvocati: sì all’iscrizione all’albo con procedimento penale pendente

La pendenza di un procedimento penale non ostacola l’iscrizione all’albo dei praticanti. Soprattutto se i fatti sono risalenti nel tempo, e l’intero procedimento fatica ad arrivare ad una conclusione.

Questo è quanto stabilito lo scorso 30 settembre dal CNF con la sentenza n. 157. A rigore, nemmeno una condanna penale comporta l’automatica inibizione dell’iscrizione all’Albo.

Il Collegio ha, dunque, accolto il ricorso di un aspirante legale contro la decisione del Coa di Roma, quando nel febbraio 2021 aveva rigettato l’istanza di iscrizione.

11 anni fa, quando si stava per laureare in giurisprudenza, l’aspirante legale frequentava lo studio di un avvocato specializzato in sinistri stradali e infortunistica. L’avvocato, un amico di famiglia, gli propose «di partecipare ai suoi affari, anticipando capitali e prospettando futuri guadagni».

Le vittime degli incidenti, tuttavia, si resero conto delle discrepanze tra le somme versate secondo gli accordi sottoscritti e le somme che invece venivano erogate dalle compagnie assicurative. Per questo, avviarono un procedimento penale.

Il CNF, nell’accogliere il ricorso, afferma che «non vi sono elementi tali da valutare, con disvalore, la condotta complessiva del richiedente negli anni successivi all’episodio di cui al procedimento penale (tuttora) pendente».

L’ordinamento professionale forense «non prevede una autonoma inibizione dell’iscrizione nei confronti di coloro che abbiano un procedimento penale in corso. Tanto più quando si tratta di episodi risalenti nel tempo».

Un’interpretazione rispettosa dell’art.27 della nostra Costituzione e dell’articolo 17 del Rdl n. 578/1933 «non può che consentire al soggetto richiedente la possibilità di dimostrare, nel corso della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare con decoro la professione».

Conseguentemente, «la valutazione del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini dell’iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, doveva essere compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche rispetto all’esito dell’eventuale procedimento penale che possa aver coinvolto l’interessato».

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