13 Dicembre 2022 -

Praticanti Avvocati: sì all’iscrizione all’albo con procedimento penale pendente

La pendenza di un procedimento penale non ostacola l’iscrizione all’albo dei praticanti. Soprattutto se i fatti sono risalenti nel tempo, e l’intero procedimento fatica ad arrivare ad una conclusione. Questo è quanto stabilito lo scorso 30 settembre dal CNF con la sentenza n. 157. A rigore, nemmeno una condanna penale comporta l’automatica inibizione dell’iscrizione all’Albo.…

La pendenza di un procedimento penale non ostacola l’iscrizione all’albo dei praticanti. Soprattutto se i fatti sono risalenti nel tempo, e l’intero procedimento fatica ad arrivare ad una conclusione.

Questo è quanto stabilito lo scorso 30 settembre dal CNF con la sentenza n. 157. A rigore, nemmeno una condanna penale comporta l’automatica inibizione dell’iscrizione all’Albo.

Il Collegio ha, dunque, accolto il ricorso di un aspirante legale contro la decisione del Coa di Roma, quando nel febbraio 2021 aveva rigettato l’istanza di iscrizione.

11 anni fa, quando si stava per laureare in giurisprudenza, l’aspirante legale frequentava lo studio di un avvocato specializzato in sinistri stradali e infortunistica. L’avvocato, un amico di famiglia, gli propose «di partecipare ai suoi affari, anticipando capitali e prospettando futuri guadagni».

Le vittime degli incidenti, tuttavia, si resero conto delle discrepanze tra le somme versate secondo gli accordi sottoscritti e le somme che invece venivano erogate dalle compagnie assicurative. Per questo, avviarono un procedimento penale.

Il CNF, nell’accogliere il ricorso, afferma che «non vi sono elementi tali da valutare, con disvalore, la condotta complessiva del richiedente negli anni successivi all’episodio di cui al procedimento penale (tuttora) pendente».

L’ordinamento professionale forense «non prevede una autonoma inibizione dell’iscrizione nei confronti di coloro che abbiano un procedimento penale in corso. Tanto più quando si tratta di episodi risalenti nel tempo».

Un’interpretazione rispettosa dell’art.27 della nostra Costituzione e dell’articolo 17 del Rdl n. 578/1933 «non può che consentire al soggetto richiedente la possibilità di dimostrare, nel corso della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare con decoro la professione».

Conseguentemente, «la valutazione del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini dell’iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, doveva essere compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche rispetto all’esito dell’eventuale procedimento penale che possa aver coinvolto l’interessato».

——————————–

LEGGI ANCHE:

Nordio: “La legge Severino va cambiata”

Avvocato, utilizzi l’intuito o la ragione?

Articoli simili

Social e algoritmi: dall’Australia una lezione di effettività per il diritto europeo

Canberra obbliga le piattaforme a chiedere all'utente quale feed vuole. In Europa quella scelta è già prevista dal DSA, ma resta sepolta nelle impostazioni

Accertamento dall’ufficio sbagliato: cade l’atto, e cade anche l’istruttoria

Per la Cgt di Milano l'incompetenza territoriale non vizia solo l'avviso: rende inutilizzabili gli elementi raccolti, ex art. 7-quinquies dello Statuto

Dalla SEO alle risposte dell’AI: per le imprese cambia la sfida della visibilità online

Sempre più utenti chiedono direttamente agli assistenti di intelligenza artificiale prodotti, aziende e professionisti da scegliere. Essere ben posizionati sui motori di ricerca potrebbe quindi…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto