Pignoramento presso terzi cambia da giugno 2022

Dal 22 giugno 2022 il pignoramento presso terzi cambierà: nuovo onere per il creditore

Grazie alla Riforma del Processo Civile dal 22 giugno 2022 cambierà il sistema del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. Infatti, il 24 dicembre scorso entra in vigore la Legge n. 206/2021 che modifica diverse norme, tra cui quella di nostro interesse. In merito, prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi.

Cosa dovrà fare il creditore dall’estate del 2022 in merito al pignoramento presso terzi?

Innanzitutto, ricordiamo che la Legge n. 206/2021 contiene la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile. Allo stesso modo, si riferisce anche alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Infine, si occupa anche di “misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Dunque, tra le varie norme che la riforma modifica troviamo anche l’art. 543 c.p.c. Questo prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi. L’efficacia di tale novità avverrà a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge delega suddetta. Ovvero, il 22 giugno 2022.

Le specifiche della riforma: come cambierà il pignoramento presso terzi quest’estate

Dunque, l’art. 543 c.p.c. si integra di altri due commi che seguono il quarto e che così decretano:

  • Il creditore deve notificare entro la data dell’udienza al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. Poi, deve indicare il numero di ruolo della procedura. Inoltre, dovrà depositare l’avviso nel fascicolo dell’esecuzione. Cosa accade se non si procede con questi passaggi? Questo determinerà l’inefficacia del pignoramento;
  • Qualora il pignoramento si esegua nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non si notifica o deposita l’avviso. In ogni caso, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza dell’atto di pignoramento.

Quindi, si tratta di un onere che grava ulteriormente sul creditore e che sembra contrastare le finalità di semplificazione e accelerazione del rito procedurale civile. Al contrario, finisce così per appesantire la procedura volta a tutelare il credito di un soggetto con titolo esecutivo. Oltretutto, si tratta di un onere che si prevede a pena dell’inefficacia del pignoramento.

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