AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO 2020: Sul sito di Giustizia Amministrativa sono disponibili le le regole tecniche che introducono l’udienza da remoto nel processo amministrativo telematico. Tali regole saranno effettive a partire dal 30 maggio 2020.
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Il Processo Amministrativo è l’unico ad essere completamente telematico (PAT), e allora perché la modalità delle udienze da remoto applicata alla giustizia civile, penale e contabile non è stata estesa anche a quella amministrativa?
A dir la verità, nel D.L n.11 dell’8 marzo 2020 (art.3 comma 5) aveva introdotto l’udienza telematica anche nel processo amministrativo, consentendo ai Presidenti di Tribunali di scegliere questa modalità sia per le udienze pubbliche che per quelle camerali in cui non fosse necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, continuando così a tutelare il contraddittorio nel rispetto del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.).
Poi, il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (art.84 comma 11) ha completamente abrogato il precedente articolo, ripresentando comunque le udienze telematiche per i processi civile, penale e contabile, ma non più per il processo amministrativo.
PERCHÈ NIENTE UDIENZE DA REMOTO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO?
Non si è capito.
Tant’è che il CNF in un comunicato pubblicato il 21 aprile sul proprio sito ufficiale dichiarava di aver inviato la richiesta al Presidente del Consiglio, al presidente del Consiglio di Stato e, per conoscenza, al ministro della Giustizia, di modificare «la previsione normativa del decreto Liquidità, che non consente la partecipazione dei difensori alle udienze da remoto, modificando il dpcm 40/2016 che regola l’attivazione del processo amministrativo telematico, al fine di consentire al Presidente del Consiglio di Stato l’immediata regolamentazione delle udienze da remoto anche nella giustizia amministrativa, limitata alla fase emergenziale, prevedendo al termine di essa la ripresa della pienezza del contraddittorio con il ritorno all’ordinaria presenza fisica e oralità in aula».
Infatti, rispettando le misure di contenimento dei contagi da COVID-19 imposte al settore della giustizia, nell’amministrativo non si terranno più udienze fino al prossimo 30 giugno e le decisioni potranno essere prese solo a patire dagli atti e dalle memorie depositate dalle parti.
Uno stop non da poco e che mal si concilia con i principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.) e della effettività della tutela dei diritti e degli interessi legittimi avanti al giudice amministrativo (artt. 24, 103 e 113 Cost.)
[Questo articolo prende spunto dalla news “Le udienze nel processo amministrativo ai tempi del Covid-19” scritta da Sabrina Tosti e pubblicata il 28 aprile 2020 sul sito del CNF.]
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