Le regole tecniche per l'udienza da remoto nel processo amministrativo

Le regole tecniche per l’udienza da remoto nel processo amministrativo

udienza da remoto nel processo amministrativo
Sul sito di Giustizia Amministrativa sono state pubblicare le regole tecniche che introducono l’udienza da remoto nel processo amministrativo telematico. Tali regole saranno effettive a partire dal 30 maggio 2020.

Lo scopo delle linee guida non è creare un processo amministrativo completamente digitalizzato, ma permettere di attraversare questo momento di emergenza per ripristinare, dopo il 31 luglio (termine fissato dal decreto  Cura Italia”) le modalità ordinarie di svolgimento dei processi. 

QUANDO È DISPOSTA L’UDIENZA DA REMOTO

Come riportato in un articolo di Il Dubbio, l’udienza da remoto nel processo amministrativo può essere disposta:
– su richiesta congiunta delle parti,
– su richiesta di una o alcune parti,
– dal Presidente del collegio.

Se nessuno ne fa richiesta, si procede con il processo cartolare i cui atti scritti devono essere depositati fino a due giorni liberi prima dell’udienza.

LE REGOLE PER L’UDIENZA DA REMOTO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

Riportiamo alcuni elementi delle regole tecniche per l’udienza da remoto nel processo amministrativo.

La definizione dell’udienza

Nei casi in cui viene decisa la discussione da remoto, è la segreteria a comunicare agli avvocati, almeno un giorno libero prima della trattazione, il giorno e l’ora del collegamento in videoconferenza, avendo cura di gestire il calendario delle udienze così da evitare tempi di attesa.
Nella comunicazione saranno presenti il link all’udienza, l’avviso sul trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma,

Il dispositivo e le modalità

Il Presidente del collegio decide l’ammissione o l’esclusione dei difensori o delle altre parti all’udienza, e gestisce la funzione audio per concedere a questi la parola.

Il dispositivo utilizzato per partecipare all’udienza da remoto deve rispettare alcuni requisiti specificati negli allegati alle regole.
All’udienza, il Presidente del collegio e il segretario verificano la funzionalità del collegamento, le presenze e illustrano le modalità di accertamento dell’identità dei soggetti partecipanti e la loro libera volontà di dar corso all’udienza da remoto.

Prima della discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano che non vi sono soggetti non autorizzati in ascolto o in visione dell’udienza o della camera di consiglio.

Se il collegamento dovesse essere impossibile per motivi tecnici, il Presidente del collegio decidere cosa fare ai sensi degli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile.

I partecipanti hanno il divieto di registrare le udienze pubbliche, camerali e della camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari.

Vige anche il divieto di utilizzare la messaggistica istantanea (chat) interna alle piattaforme per l’udienza da remoto.

Infine, è vietato l’uso di qualsiasi strumento o funzione che permettano di memorizzare le dichiarazioni dei partecipanti.

Tempi concessi per gli interventi

Gli interventi delle parti devono rispettare i seguenti tempi massimi:
a) in sede di discussione dell’istanza cautelare e nei riti dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell’ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma: 7 minuti;
b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all’articolo 119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, nei riti elettorali: 10 minuti.

I tempi indicati riguardano la singola parte, indipendentemente dal numero dei suoi difensori.
Il Presidente del collegio può però ridurre o espandere i tempi di intervento in relazione al numero dei soggetti difesi, la natura e la complessità della controversia.

Per approfondire, vi invitiamo a leggere i documenti ufficiali sulle regole tecniche dell’udienza da remoto nel processo amministrativo.

Hai bisogno di un computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione di avvocato in modo veloce, sicuro ed efficiente? Scopri i nostri prodotti
———

LEGGI ANCHE:

La digitalizzazione della Giustizia: quale futuro?

Avvocati: gli effetti di COVID-19 sulla formazione obbligatoria

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto