21 Settembre 2021

Pensionati professionisti- stop al contributo di solidarietà

Pensionati professionisti: stop al contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà dei professionisti in pensione è incompatibile con il principio del pro-rata

Per la Cassazione (sentenza n. 23363/ 2021), il contributo di solidarietà richiesto al professionista titolare di pensione di anzianità non è dovuto perché impone “una trattenuta su un trattamento […] già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost. la cui imposizione è riservata al legislatore.” In effetti, il principio del pro-rata prevede che le modifiche alle regole del calcolo debbano essere applicate per il futuro e non per quanto già versato in passato.

Non dovuto il contributo di solidarietà: viola il principio del pro-rata

Succede che, riformando la decisione del giudice di primo grado, il giudice d’Appello dichiari non dovuto da parte del professionista titolare della pensione di anzianità, il contributo di solidarietà reclamato dalla Cassa previdenziale di appartenenza. Quindi, succede che tale Cassa ricorra in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art.3, comma 12 legge n.335/1995 in combinato disposto con l’art. 13 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa stessa.

 

 

Infatti, secondo la Cassa, la Corte di appello ha ritenuto non dovuto il contributo di solidarietà, sulla base di un’erronea attribuzione di illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa a carico dei pensionati. Inoltre, ha ignorato la pronuncia della Suprema Corte proprio in merito al contributo di solidarietà adottato dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri commercialisti ed esperti contabili (2004-2008) che applica legittimamente l’art. 2 del Dlgs. n. 509/1994 e dall’art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995.

A questo punto, la Cassazione rigetta il ricorso: il motivo sollevato è manifestamente infondato. Ciò, in quanto gli enti di previdenza privati non possono -nemmeno al fine di garantire l’equilibrio tra bilancio e stabilità della gestione- emanare “atti o provvedimenti che impongano una trattenuta (nella specie un contributo di solidarietà) su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, perché incompatibili con il principio del pro-rata”. Nello specifico, l’art.23 della Costituzione dispone che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Infine, un ultimo chiarimento: gli atti e le deliberazioni degli enti sono legittimi ed efficaci se la loro finalità è di assicurare equilibro finanziario a lungo termine. Finalità che, per il suo carattere provvisorio e temporaneo, rende il contributo di solidarietà incompatibili con obiettivi prolungati nel tempo.

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