La circolare sul tema, emanata dal Ministero della Giustizia, chiarisce le disposizioni relative al pagamento dei diritti di copia per gli atti di impugnazione presentati via PEC da imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Punti chiave:
- L’art. 164 disp. att. c.p.p. e l’art. 272 d.P.R. n. 115/2002 stabiliscono che l’impugnante, anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è tenuto a depositare le copie dell’atto di impugnazione.
- Se l’impugnante non deposita le copie, la cancelleria provvede a sue spese, con un onere triplicato a carico dell’impugnante e del suo difensore.
- La circolare sottolinea che questa procedura si applica anche agli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, a meno che non sia già stata rilasciata una copia gratuita ai sensi dell’art. 107 d.P.R. n. 115/2002.
- L’art. 107 d.P.R. n. 115/2002 prevede il rilascio gratuito di copie degli atti processuali “quando sono necessarie per l’esercizio della difesa”. Tuttavia, tale norma si riferisce alle copie di atti già presenti nel fascicolo d’ufficio, non alla produzione delle copie necessarie per la continuità del fascicolo stesso e la formazione del fascicolo dell’impugnazione, che sono già nella disponibilità dell’impugnante.
- La circolare suggerisce alle cancellerie di richiedere preliminarmente al difensore di integrare le copie mancanti entro un termine congruo, prima di procedere alla produzione autonoma delle stesse con addebito dei costi.
- L’invio ad Equitalia Giustizia per il recupero delle spese di copia è subordinato al superamento del minimo di importo stabilito dalla legge.
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Critiche alla circolare:
La circolare ha suscitato prime diverse critiche, in particolare da parte degli avvocati penalisti, che la ritengono iniqua e vessatoria. Le principali obiezioni riguardano:
- L’onere sproporzionato posto a carico dei difensori, che si vedono costretti ad anticipare le spese di copia per poi rivalersi sui propri clienti, spesso già in condizioni economiche disagiate.
- La mancanza di chiarezza nella distinzione tra le copie di atti già presenti nel fascicolo (rilasciate gratuitamente) e le copie necessarie per la formazione del fascicolo dell’impugnazione (soggette a oneri).
- L’eccessiva rigidità della procedura, che non tiene conto delle possibili difficoltà incontrate dai difensori nell’ottenere le copie dagli imputati.
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