L’avvocato non può accettare assegni post-datati come forma di pagamento dei propri compensi professionali. A sancirlo è il Consiglio nazionale forense (CNF) con la sentenza n. 47/2025, depositata il 6 agosto, che ha confermato un anno di sospensione a carico di un legale accusato di gravi violazioni deontologiche.
Le violazioni accertate
Le indagini disciplinari hanno fatto emergere un quadro pesante:
- mancata iscrizione a ruolo di 12 cause su 17 affidategli in mandato;
- ricezione di diversi assegni post-datati, due dei quali usati come titoli esecutivi;
- assenza di regolare fatturazione delle somme percepite;
- richiesta di compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta;
- avvio di un atto di precetto nei confronti della cliente, nonostante i suoi inadempimenti professionali.
Secondo l’esposto, la cliente aveva già versato oltre 40mila euro, cui si sarebbero aggiunti assegni post-datati per altri 42mila euro, senza che la maggior parte delle cause fosse portata a termine.
La decisione del Consiglio
Il CNF ha ritenuto la condotta del professionista in palese contrasto con i doveri di probità, dignità e decoro, sottolineando come l’accettazione di assegni post-datati violi la normativa sull’assegno (R.D. n. 1736/1933) ed esponga anche a possibili responsabilità fiscali, inclusa l’evasione dell’imposta di bollo.
La pluralità delle violazioni, il danno arrecato alla cliente e i gravi precedenti disciplinari hanno spinto il Consiglio a confermare la sospensione dall’esercizio della professione per un anno.
Il principio ribadito
La sentenza si inserisce in una linea interpretativa consolidata: i rapporti economici tra avvocato e cliente devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza. L’utilizzo di strumenti di pagamento non conformi alla legge non solo mina la fiducia nel singolo professionista, ma compromette l’onorabilità dell’intera avvocatura.
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