La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che in caso di giudizio promossi con opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della proposta di mediazione ricade sull’opposto e non sull’opponente.
Nella sentenza 19596/20 si legge:
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art.5, Comma 1-bis, del d.lgs. n.28 del 2010, i cui i giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
Questo principio rettifica quanto in precedenza stabilito dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 24629/15, di orientamento completamente opposto:
«poiché è l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione».
DECRETO INGIUNTIVO. PERCHÈ L’ONERE DI PROMUOVERE LA MEDIAZIONE RICADE SULL’OPPOSTO
Come spiega l’Avv. Giancarlo Renzetti, Delegato di Cassa Forense, la rettifica è così giustificata:
1) seguendo quanto indicato dall’artt. 4 e 5 del d.lgs. 28/2010, l’onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore e in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si può considerare l’opposto come creditore;
2) se l’onere della promozione della mediazione fosse a carico dell’opponente, la sua mancanza comporterebbe l’improcedibilità dell’opposizione e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Con l’onere a carico dell’opposto, in caso non fosse proposta la mediazione, l’improcedibilità comporterebbe la sola revoca del decreto ingiuntivo che però potrebbe essere nuovamente proposto. In questo modo viene maggiormente tutelato il diritto di difesa.
Qui l’articolo originale pubblicato sul sito di Cassa Forense.
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