Nei giudizi che li riguardano, i minori sono parte sostanziale, non soltanto formale
La Corte di Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi in merito al ruolo del minore in un procedimento giudiziario per il suo affidamento. Infatti, l’ordinanza n.3159/2021 afferma che il minore -portatore di interessi diversi rispetto a quelli dei suoi genitori- rappresenta una parte sostanziale. Dunque, per tutelare appieno i suoi diritti, egli deve essere ascoltato direttamente attraverso un atto processuale del giudice.
Non ascoltare direttamente il minore rappresenta violazione dei suoi diritti e del contraddittorio
Treviso. Padre ricorre in cassazione dopo la disposizione del Tribunale d’Appello di Venezia di collocare la figlia -minorenne- presso la madre. Non solo: lo stesso Tribunale avrebbe stabilito di lasciar decidere l’affidamento della stessa minore ai Servizi Sociali. Tutto ciò senza che la Corte abbia mai, lamenta l’uomo, ascoltato direttamente la bambina coinvolta.
In effetti, secondo normativa nazionale e internazionale (articoli 337 e 315 bis c.c, comma 3; 336 bis c.p.c; 360 c.p.c., comma 1, n.3; oltre che art.6 Convenzione di Strasburgo 25/01/1996, ratificata con L.n. 77 del 2003; art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo) tale inadempimento della Corte causerebbe, esso stesso, la nullità dell’intero procedimento. Dunque, per la Suprema Corte il motivo del ricorso è fondato: i minori sono parti sostanziali nei procedimenti giudiziari che li vedono coinvolti. Pertanto, in questi procedimenti giudiziari, il minore deve essere ascoltato direttamente, altrimenti si tratta di violazione del principio di contraddittorio.
Inoltre, la Suprema Corte specifica che esiste un caso in cui si può accettare il mancato ascolto del minore. Si tratta di quando vi sia una espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne giustifichi l’omissione. In tutti gli altri casi, il contributo “indiretto” del bambino non è in alcun modo equiparabile alla sua audizione come atto processuale del giudice.
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