Non ha rilevanza la mancanza dell’allegato della copia della cartella di pagamento con “Pdf nativo digitale”, se l’atto contenuto al suo interno, notificato in precedenza, risulta noto al ricorrente oppure quando non viene contestata la difformità nei confronti dell’originale.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in tema di notifica degli atti dell’Amministrazione fiscale, con sentenza n. 28858/2023.
La notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando alla Pec un duplicato del Pdf nativo digitale oppure attraverso un Pdf semplice, poiché nessuna legge impone che la copia della cartella di pagamento cartacea notificata attraverso Pec deve essere sottoscritta con firma digitale.
Nello specifico, una società che opera nell’organizzazione di viaggi e pacchetti turistici, ha deciso di impugnare una comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, notificata dall’Agenza delle entrate-Riscossione, su un veicolo di proprietà.
La società contribuente impugnava la comunicazione del preavviso di fermo e la cartella di pagamento davanti ai giudici tributari di merito. Tuttavia, i magistrati tributari di primo grado e quelli di appello hanno respinto il ricorso della società, confermando la validità della notifica fiscale.
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La notificazione avvenuta nei confronti della contribuente, seconda la stessa, dovrebbe essere considerata in quanto inesistente, poiché avvenuta tramite Pec con l’atto in formato pdf semplice, e non con documento informatico con firma digitale (Pdf nativo digitale).
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno dato ragione al Fisco, confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Per la Corte di Cassazione, infatti, è irrilevante la mancanza dell’allegato con pdf nativo digitale, visto che si trattava di «atto già notificato nell’anno 2017, e quindi ben noto all’opponente, che, per di più, non contesta affatto la sua difformità rispetto all’originale».
Secondo il Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lettere c), f) e i-ter)) e l’art.20 del Codice dell’Amministrazione digitale, la notifica del pagamento potrà avvenire sia allegando alla Pec un documento di tipo informatico, ovvero un atto nativo digitale, sia una copia informatica, ovvero un pdf semplice.
Si precisa, infatti, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (Cassazione, pronunce nn. 21328/2020, 14402/2020 e 30948/2019).
In particolar modo, con sentenza n. 21328/2020, la Suprema Corte ribadisce come la notificazione di un atto tramite Pec non può considerarsi nulla se la consegna è andata a buon fine, raggiungendo lo scopo stesso della notificazione. Secondo tale pronuncia, quindi, non è necessaria la presenza dell’attestazione di conformità.
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